IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni,
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.r.l.  Rimoldi Necchi, tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio
2002,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano), unita' di
Olcella di Busto Garolfo (Milano), per un massimo di cinquanta unita'
lavorative, per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 marzo 2002.
  Istanza  aziendale  presentata  il 31 ottobre 2001 con decorrenza 1
ottobre 2001.
  L'Istituto  nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille