IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'art. 4, comma 2, e l'art. 6, comma 2, concernenti le verifiche periodiche rispettivamente degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosioni nonche' le verifiche straordinarie di cui all'art. 7; Vista la norma UNI-CEI EN45004 recante i criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione; Considerata la opportunita' di impartire apposite direttive in materia di individuazione da parte del Ministero delle attivita' produttive degli eventuali organismi di ispezione di tipo "A" che, oltre alle A.S.L. ed alle ARPA, siano abilitati ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente direttiva determina le procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A" che possono effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V; impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.