IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,
n.  462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002
ed in particolare l'art. 4, comma 2, e l'art. 6, comma 2, concernenti
le  verifiche  periodiche rispettivamente degli impianti elettrici di
messa  a  terra  e  dispositivi  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche  e  gli  impianti  elettrici  collocati  in  luoghi  con
pericolo  di  esplosioni  nonche'  le  verifiche straordinarie di cui
all'art. 7;
  Vista  la  norma  UNI-CEI EN45004 recante i criteri generali per il
funzionamento  dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di
ispezione;
  Considerata  la  opportunita'  di  impartire  apposite direttive in
materia  di  individuazione  da  parte  del Ministero delle attivita'
produttive  degli  eventuali  organismi di ispezione di tipo "A" che,
oltre  alle  A.S.L.  ed  alle  ARPA, siano abilitati ad effettuare le
verifiche  periodiche  e  straordinarie prescritte dal citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 462/2001;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.    La    presente   direttiva   determina   le   procedure   per
l'individuazione,  ai  sensi  degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi
di  ispezione  di  tipo  "A"  che  possono  effettuare  le  verifiche
periodiche e straordinarie ai seguenti impianti:
    installazioni  e  dispositivi  di  protezione  contro le scariche
atmosferiche;
    impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
    impianti  di  messa  a  terra di impianti alimentati con tensione
oltre 1000 V;
    impianti  elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di
esplosione.