IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,   n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo e dei Ministeri;
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito
la  direttiva  1999/5/CE  riguardante  le  apparecchiature  radio, le
apparecchiature   terminali  di  telecomunicazione  ed  il  reciproco
riconoscimento della loro conformita';
  Considerato   che   l'articolo  4,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.  269  del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro
delle  comunicazioni  il  compito di disciplinare le modalita' con le
quali  gli  operatori  informano  il  Ministero delle comunicazioni e
rendono pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  230/2002,  reso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
28 gennaio 2002;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n. 400 del 1988,
effettuata con nota GM/129779/4562/DL/BP del 20 febbraio 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Modalita'
  1.  Prima  di  rendere  disponibili  al  pubblico i servizi forniti
attraverso  le  interfacce  offerte  in  Italia, gli operatori di cui
all'articolo  4,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n.  269,  mettono  tempestivamente  a  disposizione degli interessati
copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce
stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e
le pubblicano sul proprio sito internet.
  2.  Gli  operatori  trasmettono  nel  contempo  al  Ministero delle
comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1.
  3.  Le  medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in
caso di aggiornamento delle interfacce.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  9  maggio 2001,  n.  269, recante: "Attuazione
          della  direttiva  1999/5/CE  riguardante le apparecchiature
          radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
          il  reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' il
          seguente:
              "2.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  notifica alla
          Commissione europea i tipi da interfaccia offerti in Italia
          dagli  operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione.
          Con  uno  o  piu'  regolamenti  da adottare con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma   3,   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono
          disciplinate  le  modalita'  con  le  quali  gli  operatori
          informano   il  Ministero  delle  comunicazioni  e  rendono
          pubbliche  le  specifiche tecniche di tali interfacce prima
          di  rendere  disponibili  al  pubblico  i  servizi  forniti
          mediante    dette    interfacce    nonche'    i    relativi
          aggiornamenti.".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  2,  del decreto
          legislativo  9  maggio  2001,  n. 269, recante: "Attuazione
          della  direttiva  1999/5/CE  riguardante le apparecchiature
          radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
          il  reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita'" si
          vedano note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  4,  commi  3  e 4, del decreto
          legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' il seguente:
              "3.  Sono  soggetti  all'obbligo  di  comunicazione  al
          Ministero  delle  comunicazioni  e  di  pubblicazione delle
          interfacce:
                a) i   gestori   diretti,  cioe'  gli  operatori  che
          forniscono   un   servizio  pubblico  di  telecomunicazioni
          attraverso  una  rete  a  cui  i  terminali  possano essere
          connessi  o  attraverso  una  interfaccia  di rete fisica o
          attraverso una interfaccia radio;
                c) i  gestori  indirettamente  connessi, cioe' quegli
          operatori  di  rete pubblica che forniscono servizi a terzi
          mediante  contratto,  ma  che  non  offrono una interfaccia
          diretta di rete;
                d) i   fornitori   di  servizi  pubblici,  cioe'  gli
          operatori    che    forniscono    servizi    pubblici    di
          telecomunicazioni  mediante  uno o piu' apparecchi connessi
          alla  rete  pubblica  ma  che  non gestiscono in proprio la
          rete.
              4.  Le  informazioni  riguardano tutte le interfacce al
          pubblico; in particolare le specifiche:
                a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate
          e  a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente
          e,   se  del  caso,  indicano  quali  opzioni,  aggiunte  o
          modifiche sono state adottate;
                b)  contengono  informazioni sufficienti a consentire
          la  progettazione degli apparecchi in modo tale che possano
          interoperare  con  le  reti  pubbliche di telecomunicazioni
          allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e
          liberare  una connessione fisica o virtuale per ottemperare
          ai  requisiti  di  cui  all'art.  3;  le  specifiche devono
          inoltre  fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle
          caratteristiche  di  livello  superiore forniti dalla rete,
          necessari  per  la  progettazione  ed  il funzionamento dei
          terminali;   devono  essere  fornite  inoltre  informazioni
          sufficienti  sulle  modalita' di verifica della conformita'
          dei terminali ai requisiti di cui all'art. 3;
                c) sono disponibili anche in formato elettronico".