IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  il  decreto  Ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera d) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera a) delle legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalle  legge  2 luglio 2001, n. 248, e in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro e della
programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla
Corte  dei  conti  in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78
predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b) della citata
legge n. 248/2001;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  31 ottobre  2001  presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, tra la societa'
Presimp S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria,
con  il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  ai  sensi  del  sopra richiamato art. 1 del
decreto  interministeriale  n.  30012  del 6 giugno 2001, riguarda un
numero massimo di lavoratori pari a ottanta unita';
  Vista  l'istanza presentata dalla predetta societa' Presimp S.r.l.,
codice  ISTAT  31.62.2,  intesa  ad  ottenere la proroga del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad  orario ridotto, per il periodo decorrente da 1 gennaio
2002 al 30 giugno 2002;
  Vista la nota della societa' dell'11 febbraio 2002, con la quale la
stessa dichiara che cambio di denominazione sociale da Presa impianti
S.r.l.  a  Presimp  S.r.l.,  avvenuto  in data 26 luglio 2001, non ha
comportato alcuna modifica dell'assetto societario;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, dell'art. 2, comma 1,
punto  a)  del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art.
1,  del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica,
n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1
agosto  2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concessa la proroga del
trattamento  straordianario  di  integrazione  salariale in favore di
ottanta  lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto,
dipendenti  dalla  Presimp  S.r.l. (gia' Presa impianti S.r.l.), sede
legale  in  Roma,  unita' di Catania per un numero massimo di ottanta
unita'   lavorative;  codice  ISTAT:  31622  (n.  matricola  I.N.P.S.
210471190500), per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  La  norma del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del
20%.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  direttto  del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2002
                                       Il direttore generale: Achille