IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 1 marzo 2002 con il quale e'
stata  accertata  la  sussistenza  dei presupposti di cui all'art. 10
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  ai  fini  della proroga del
trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori sospesi a decorrere dal 15 novembre 1999, dipendenti dalla
societa' Tor di Valle costruzioni S.p.a.;
  Vista  l'istanza  della  suddetta ditta, inviata per il tramite del
Ministero  dei  lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  tendente  ad  ottenere  la  proroga  del trattamento
ordinario  di  cassa  integrazione guadagni per il periodo decorrente
dal  14 febbraio 2000 e fino al reintegro dei lavoratori interessati,
avvenuto in data 22 maggio 2000;
  Ritenuto   di  autorizzare  la  corresponsione  della  proroga  del
trattamento  ordinario  di cassa integrazione guadagni, in favore dei
lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque
complessivamente  non  superiore ad un quarto della durata dei lavori
necessari al completamento dell'opera;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione
salariale   in   favore   dei  lavoratori  sospesi  a  decorrere  dal
15 novembre  1999,  dipendenti della Tor di Valle costruzioni S.p.a.,
con   sede   in   Roma,   impegnata   nei   lavori  di  completamento
dell'allacciamento  del  porto  di  Olbia  alla  viabilita'  esterna,
cantiere  di  Olbia (Sassari), per il periodo dal 14 febbraio 2000 al
13 maggio 2000.