IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;.
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   1'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 febbraio 1996 - registrato dalla
Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al  comma  4,  dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Emmegi  Agro-Industriale
inoltrata  presso  la competente Direzione generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in
data  31 agosto 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  17  luglio 2001
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 1 agosto
2001,  la  riduzione  massima  dell'  orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  industria  alimentare  applicato  - a 32 ore settimanali nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a novantanove
unita', su un organico complessivo di cento unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito,  con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Emmegi
Agro-Industriale,  con  sede in Collecchio (Parma), unita' di Termini
Imerese  (Palermo),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
novantanove unita' su un organico complessivo di cento unita'.