IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica
confezioni  tendente  ad  ottenere  la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale n. 30827, datato 8 marzo 2002, con il
quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  crisi aziendale della
summenzionata ditta;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  n. 30827, datato 8 marzo
2002,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  I.A.C.  -  Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti
Scalo  (Chieti),  unita'  di  Chieti,  per  un  massimo  di 34 unita'
lavorative, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002.
  Istanza  aziendale  presentata  il 7 novembre 2001 con decorrenza 8
ottobre 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 marzo 2002
                                       Il direttore generale: Achille