IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la  quale la sig.ra Munteanu Toma Elena ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito
in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115,  e  nel  comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso
la  Scuola  postliceale  sanitaria  di  Bacau  (Romania) dalla sig.ra
Munteanu  Toma  Elena,  nata  a  Piatra  Neamt  (Romania)  il  giorno
3 ottobre  1971,  e'  riconosciuto  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Munteanu Toma Elena e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente,  la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  nell'ambito delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola