IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
     Vista   la   legge   5 novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto  legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.r.l. S.I.T.I.O. montaggi;
  Visto il decreto direttoriale n. 29692 datato 20 marzo 2001, con il
quale  e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  6  dicembre  2000, il
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 30891, datato 5 aprile 2002, con
il  quale  e  stato approvato il programma di cui all'art. 3 comma 2,
legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;
  Aquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  cui  all'art. 3,
comma 2,  legge  n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale
n.  30891,  datato  5 aprile 2002, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  S.I.T.I.O.  montaggi  con sede
legale   in  Narni  (Terni)  unita'  di  Narni,  per  un  massimo  di
venticinque unita' lavorative per il periodo dal 6 dicembre 2001 al 5
giugno 2002.
  Articolo  3,  comma  2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 6
dicembre 2000 n. 914.
  Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Achille