IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988;  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed, in particolare, l'art. 3,
comma 1;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  1'art.  l-sexies  del  decreto-legge lo ottobre 1996, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 29865 del 10 maggio 2001, con il
quale  e'  stato  approvato  il  programma  per crisi aziendale della
S.r.l.  Lucana  calzature  per  il  periodo  dal  30 novembre 2000 al
29 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  direttoriale n. 2966 del 10 maggio 2001, con il
quale  e'  stato  concesso  il  sopracitato trattamento in favore dei
lavoratori  interessati,  per  il  periodo  dal  30 novembre  2000 al
29 novembre 2001;
  Visto  che, in data 20 novembre 2001, la S.r.l. Lucana calzature e'
stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Lagonegro;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare con la quale
viene  richiesta  la  concessione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.
223/1991,  in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario ridotto a decorrere dal 21 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 30889 del 5 aprile 2002, con il
quale  e'  stato  annullato  il  decreto  ministeriale  n.  29865 del
10 maggio  2001  di  approvazione  del  programma  di crisi aziendale
limitatamente al periodo dal 20 novembre 2001 al 29 novembre 2001;
  Ritenuto,  quindi,  di dover annullare il trattamento straordinario
di   integrazione   salariale   concesso   con  il  predetto  decreto
direttoriale  n.  29866 del 10 maggio 2001 per il predetto periodo e,
conseguentemente,  di  autorizzare  il  citato  trattamento  ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 21 novembre 2001 al
20 novembre 2002;
  Acquisito il prescritto parere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' annullato il decreto
direttoriale   n.   29866  del  10 maggio  2001  di  concessione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale per il periodo
dal  30 novembre  2000  al  29 novembre 2001 in favore dei lavoratori
dipendenti  della  Lucana  calzature  S.r.l.,  con  sede in Lagonegro
(Potenza) e stabilimento di Maratea, localita' Passo Colla (Potenza),
limitatamente al periodo dal 20 novembre 2001 al 29 novembre 2001;