IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia
residenziale", che all'art. 2, comma 2, demanda al CIPE il compito di
deliberare,  su  proposta  del  Comitato  per l'edilizia residenziale
(CER), la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi
di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1992,  n.  179,  recante  "Norme per
l'edilizia residenziale pubblica", che, all'art. 6, ha disposto che i
valori  dei  contributi  di  edilizia  agevolata  siano  stabiliti ed
aggiornati  dal  CER  in funzione del reddito dei beneficiari e della
destinazione degli interventi ammessi a contributo;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente delega al Governo
per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  che, in
attuazione della citata legge n. 59/1997, ha, fra l'altro, trasferito
alle  regioni  le  competenze  in  materia  di  edilizia residenziale
pubblica,   ad   eccezione   di   quelle   mantenute  allo  Stato  ed
espressamente  elencate  all'art. 59, prevedendo, in concomitanza con
detto  trasferimento,  la  soppressione  del  CER  e del segretariato
generale  del  CER  e  disponendo  che  l'intesa  sulle  procedure di
trasferimento venga raggiunta in sede di Conferenza permanente tra lo
Stato e le regioni e province autonome;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
"Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione";
  Vista  la  delibera  8 aprile  1987,  n. 197 (Gazzetta Ufficiale n.
116/1987),   con   la   quale   questo  Comitato  ha  proceduto  alla
determinazione dei tassi agevolati per l'edilizia residenziale;
  Vista  la delibera 30 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 190/1991),
con  la quale questo Comitato ha, da ultimo, stabilito i massimali di
mutuo  ed  i  nuovi  limiti  di  reddito  per  l'accesso all'edilizia
agevolata,  confermando  la misura dei tassi agevolati previsti dalla
delibera n. 197/1987;
  Vista la nota n. 452 del 10 ottobre 2001, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel sottolineare che, secondo
l'intesa  raggiunta  in  sede  di  conferenza  Stato-Regioni ai sensi
dell'art.  63 del citato decreto legislativo n. 112/1998, i programmi
di  edilizia  residenziale gia' attivati dal CER vengono completati a
cura  dell'amministrazione  centrale,  propone  di rideterminare, per
detti  programmi,  i  limiti  massimi  di  reddito  stabiliti  con la
delibera  sopra  menzionata, facendo riferimento ai limiti massimi di
reddito previsti dalle singole regioni per gli interventi di edilizia
agevolata gestiti dalle stesse;
  Vista  la nota n. 2638 del 21 dicembre 2001, con la quale il citato
Ministero  ha  trasmesso  le  indicazioni  sui  limiti di reddito per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale agevolata fornite dalle
regioni  che  hanno  evaso  la  richiesta  formulata  al riguardo dal
Ministero  stesso,  nonche'  dalle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano;
  Preso atto che i programmi di edilizia agevolata, tuttora gestiti a
livello  centrale, sono di entita' limitata rispetto a quelli gestiti
dalle regioni;
  Preso  atto  che la rilevazione effettuata dal Ministero di settore
non   evidenzia   scostamenti  particolarmente  significativi  tra  i
parametri  fissati dalle varie regioni, che spesso applicano ancora i
limiti  di  reddito  fissati  dalla  richiamata  delibera  o i limiti
rivalutati sulla base dell'inflazione nel frattempo maturata;
  Considerato che la proposta di cui trattasi e' coerente con il piu'
deciso  orientamento  federalista segnato dalla legge n. 3/2001 e che
la  medesima,  pur  portando  a trattamenti non del tutto allineati a
livello nazionale, risponde all'esigenza di assicurare un trattamento
uniforme  dei  beneficiari  dei programmi di edilizia agevolata in un
medesimo ambito territoriale, quale che sia l'ente finanziatore;
                              Delibera:
  1. I limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata
relativi  ai  programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, all'art. 4 della legge 25 marzo 1982, n.
94,  all'art.  3,  comma  7-bis,  della  legge 5 aprile 1985, n. 118,
all'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono adeguati
ai  limiti  massimi  di  reddito  attualmente  vigenti  nelle singole
regioni per gli interventi di edilizia agevolata gestiti dalle stesse
ed  ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare.
Restano  ferme  le misure dei tassi agevolati previste nella delibera
di questo Comitato in data 8 aprile 1987, n. 197.
  2.  I  limiti  di  reddito  di  cui  al  punto  1 si applicano alle
assegnazioni,  nonche' agli atti preliminari e definitivi di acquisto
effettuati  successivamente alla data di pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 14 febbraio 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrata alla Corte dei conti il 22 aprile 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 298