Stazione appaltante: amministrazione provinciale di Viterbo.
  Esponente: ing. Gianfranco Pezzola.
  Riferimento normativo: art. 17, legge n. 109/1994.
                            IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'Ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
Considerato in fatto.
  L'ing.  Pezzola  ha  fatto  pervenire a questa Autorita' un esposto
relativo  al  bando  indicato in oggetto indetto dall'amministrazione
provinciale di Viterbo, lamentando:
    1.  la  mancata  osservanza  delle  disposizioni  in  materia  di
affidamenti  di  incarichi di progettazione in quanto, a fronte di un
"Quadro   economico   generale   dell'opera"   allegato  al  progetto
preliminare   sviluppato  dall'ufficio  tecnico  dell'amministrazione
provinciale in cui e' previsto un importo per "spese per attivita' di
consulenza    e   supporto"   pari   a   L. 97.500.000,   la   stessa
amministrazione  ha  proceduto  alla  pubblicazione  di un avviso per
prestazioni  professionali  inferiori a 40.000 euro, peraltro facendo
riferimento  ad  un  importo  lavori  di complessive L. 1.686.000.000
suddiviso in lotti successivi, con priorita' per lo "stralcio A lotti
1-2-3" di importo di L. 463.000.000;
    2.  l'ambiguita' della dicitura usata per indicare le prestazioni
richieste  in  quanto da un lato si indica che l'incarico riguarda la
progettazione  esecutiva  generale,  e  dall'altro  si precisa che le
prestazioni   professionali   richieste   riguardano   attivita'   di
consulenza,  elaborazioni  grafiche, calcolo degli impianti, piano di
sicurezza  e  coordinamento,  supporto  alla  direzione lavori per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non specificando
se dette prestazioni vadano riferite al progetto esecutivo generale o
allo stralcio prioritario;
    3.  il  fatto  che  nello  stesso  avviso e' richiesta un'offerta
economica, non venendo esplicitato l'importo dei lavori da progettare
suddiviso  per  classi e categorie, oltreche' l'indicazione dei tempi
di consegna degli elaborati, l'elenco del personale e attrezzature ed
un'autocertificazione  di  non  incorrere  nelle  limitazioni  di cui
all'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
    4. il fatto che, sulla base delle indicazioni dell'avviso di gara
risulta mancante la fase della progettazione definitiva.
  Interpellata  al riguardo, la stazione appaltante ha fatto presente
quanto segue:
    "la  volonta'  e'  quella  di affidare una serie di servizi al di
sotto  della  soglia  dei 40.000 euro", calcolo effettuato sulla base
della   cifra  indicata  nel  quadro  economico  generale  dell'opera
(L. 97.500.000) depurata dello sconto del 20% ai sensi della legge n.
155/1989 per prestazione resa alla P.A.;
    l'affidamento all'esterno riguarda il solo servizio di plottaggio
degli   elaborati   grafici,  la  consulenza  generale  sul  progetto
esecutivo,  il  calcolo  degli  impianti,  la  redazione del piano di
sicurezza  e  coordinamento, il supporto alla direzione lavori per il
coordinamento  della  sicurezza  in  fase di esecuzione relativamente
all'intero  progetto  generale,  per  il  quale  si  e'  deciso,  per
motivazioni  legate alle esigenze organizzative o tecniche connesse a
situazioni  obiettive  della stazione appaltante, di operare in lotti
funzionali realizzando prioritariamente il solo primo stralcio;
    l'aver  inserito nell'avviso altri elementi per la individuazione
del contraente, oltre alla mera valutazione curriculare, rendono meno
discrezionale  il  lavoro  della  commissione  e rendono un vantaggio
anche economico all'amministrazione appaltante;
    il  responsabile  del  procedimento  ha  ritenuto  opportuno  non
ricorrere al progetto definitivo in quanto il progetto preliminare in
possesso dell'amministrazione "puo' definirsi gia' un definitivo".
Ritenuto in diritto.
  Il  consiglio dell'Autorita' ha gia' avuto modo di affrontare parte
delle problematiche prospettate e, in particolare:
    con   determinazione   n.  49/00  e'  stato  specificato  che  il
plottaggio dei disegni "e' un'attivita' materiale del professionista,
successiva alla elaborazione dei disegni, sorta evidentemente dopo la
Tariffa di cui alla legge n. 143/1949; certamente, la stessa non puo'
considerarsi un'attivita' intellettuale del progettista e, come tale,
non  puo' considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di cui alla
tabella A".
  L'attivita'  materiale  di cui trattasi rientra percio' nelle spese
di  cui  all'art.  6  della  tariffa  che prevede il rimborso "... di
qualsiasi sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori
ufficio";
    con  determinazione  n.  2/02  si  e'  statuito che "e' possibile
affidare  all'esterno  una  parte  della progettazione, purche' venga
data  adeguata  motivazione  della scelta adottata e la progettazione
non  sia  artificiosamente  divisa  in  piu' parti al fine di eludere
l'applicazione   delle   norme  che  disciplinano  l'affidamento  del
servizio  (art.  62,  comma  10,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  554/1999)  e,  analogamente  a quanto previsto per la
cosiddetta  progettazione  integrale  (art.  17,  comma  8,  legge n.
109/1994   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni),  venga
individuata  la  persona  fisica  incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni";
    con  determinazione  n.  4/01, la scrivente Autorita' ha statuito
che  il  responsabile del procedimento ha la possibilita' di ridurre,
in casi particolari, il numero dei livelli progettuali.
  Per  quanto attiene agli ulteriori aspetti segnalati sembra potersi
osservare quanto segue:
    quanto  all'ambiguita'  delle  prestazioni  richieste, sembra che
nell'avviso pubblicato all'albo pretorio datato 17 settembre 2001 sia
evidenziato  con chiarezza che "il professionista risultera' comunque
affidatario delle prestazioni relative al progetto generale";
    quanto   al   fatto   che  nell'avviso  e'  richiesta  un'offerta
economica,  occorre precisare che, pur avendo l'art. 62, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 previsto, ai fini
dell'affidamento  di  incarichi  di  progettazione,  modalita'  molto
semplici  e  poco  formalizzate,  non  si puo' parlare in tal caso di
incarichi  fiduciari  in senso stretto in quanto la scelta deve avere
un  indubbio  valore obbiettivo, e puo' essere effettuata anche sulla
base   della   produzione   di  curriculum  professionali;  peraltro,
l'utilizzo  del  criterio dei curriculum non preclude la possibilita'
per  l'amministrazione  di  fissare  ulteriori e diverse modalita' di
scelta  dei progettisti, restando comunque esclusa la possibilita' di
una  chiamata  diretta  a  piena  discrezione  dell'ente in quanto e'
obbligatoria la previa pubblicazione di un avviso.
  La  stazione  appaltante  ben puo' tenere conto, d'altra parte, per
perseguire  l'economicita'  dell'azione  amministrativa,  del  quadro
delle  condizioni  economiche che sono proposte dai professionisti. E
del  resto  pur  non  essendo  imposto  l'esperimento  di una formale
procedura di aggiudicazione, non si puo' negare che l'attivita' posta
in  essere  in funzione del vincolo negoziale costituisce espressione
di  una potesta conferita per la realizzazione di interessi pubblici,
per  cui  la  pubblica  amministrazione  deve dar conto delle ragioni
della  preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e
specifica capacita' professionale del professionista prescelto;
    per  quanto  attiene  l'ultimo  aspetto da considerare e cioe' la
predeterminazione,  da  parte della stazione appaltante, dello sconto
sui minimi tariffari a compenso delle prestazioni richieste, sia pure
contenuto  nei  limiti massimi consentiti dalla legge n. 155/1989, si
osserva  che  detta riduzione, operata al fine di contenere l'importo
stimato  per  la progettazione al disotto della soglia consentita per
l'affidamento fiduciario degli incarichi, risulta conforme al dettato
di cui all'art. 17 della legge n. 109/1994, in quanto la verifica del
superamento  o  meno  della soglia dei 40.000 euro dal quale discende
l'obbligo  di  adozione di diverse procedure di affidamento, va fatta
sulla base degli onorari che si corrisponderanno al professionista e,
quindi,  sull'importo  risultante  dalla  applicazione  della tariffa
professionale,  ridotto  della  percentuale  di  cui  alla  legge  n.
155/1989, che si applichera'.
In base a quanto sopra considerato;
                            Il Consiglio:
  Accerta  che  il  "plottaggio dei disegni" rientra fra le attivita'
materiali  i cui costi rientrano nel rimborso spese di cui all'art. 6
della legge n. 143/1949;
  Accerta  che  la  verifica  del superamento o meno della soglia dei
40.000  euro,  dal  quale  discende  l'obbligo di adozione di diverse
procedure  di  affidamento,  va fatta sulla base degli onorari che si
corrisponderanno al professionista e, quindi, sull'importo risultante
dalla  applicazione  della  tariffa professionale per le categorie di
lavoro  previste  in  progetto, ridotto della percentuale di cui alla
legge n. 155/1989 che si applichera';
  Accerta  che l'avviso per l'incarico di progettazione relativo alla
ristrutturazione   e  adeguamento  dell'Istituto  statale  d'arte  di
Civitacastellana risulta conforme alla vigente normativa;
  Manda  all'Ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 29 aprile 2002
                                                 Il presidente: Garri