IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  2070  del  31 dicembre  1990,  con  la quale,
all'art.  2,  e'  stato disposto il finanziamento di lire un miliardo
(Euro 516.456,90),  a  favore  del  comune  di Campagnano di Roma per
l'esecuzione  delle  opere  piu'  urgenti  tese  all'eliminazione del
pericolo incombente per dissesto idrogeologico;
  Vista la nota n. 15716 del 18 dicembre 2001, con la quale il comune
di  Campagnano  di  Roma ha trasmesso la documentazione relativa allo
stato di attuazione degli interventi dalla quale risulta una economia
di bilancio di L. 5.517.252 (Euro 2.849,42);
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  pertinente  capitolo  aggiunto  per  i  residui  dello  stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
Euro 2.849 assegnata al comune di Campagnano di Roma con ordinanza n.
2070 del 31 dicembre 1990.
  2.  La  somma  di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola