Si informa che con regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione UE del 12 aprile 2002 pubblicato nella GUCE n. L96/8 del 13 aprile 2002 sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione nell'anno 2002 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti dell'anno 2001 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138-98 del 28 maggio 1998. L'ammontare dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I. Le domande per ottenere le licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 637/2002 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale politica commerciale - Divisione VII - viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 13 maggio 2002 ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'Ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC). Le istanze possono essere presentate, entro il citato termine, viafax al n. 06 5925556 o n. 06 59647531 ed, in tal caso, dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 20 maggio 2002 e fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC. La Commissione UE adottera' entro il 17 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze hanno validita' fino al 31 dicembre 2002; termine che non potra' essere prorogato. Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operativita' effettiva. A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano gia' ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2002 ai sensi del regolamento (CE) n. 1995-2001 della Commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa. Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di importazione per l'anno 2001, possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato. Gli operatori ritenuti "persone legate" ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella GUCE n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorita' competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.