Si informa che con regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione
UE  del  12  aprile 2002 pubblicato nella GUCE n. L96/8 del 13 aprile
2002   sono  state  fissate  le  norme  per  la  partecipazione  alla
ridistribuzione  nell'anno  2002  dei quantitativi non utilizzati dei
contingenti  dell'anno  2001  di  cui all'allegato II del regolamento
(CE)  n.  519/94 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138-98
del 28 maggio 1998.
    L'ammontare  dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima
richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I.
    Le  domande  per  ottenere le licenze di importazione, redatte in
carta    semplice,    possono   essere   presentate   presso   questa
amministrazione  a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello della
pubblicazione  nella  GUCE  del regolamento (CE) n. 637/2002 e devono
pervenire   a   questo   Ministero   -  Direzione  generale  politica
commerciale  - Divisione VII - viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro
il  termine perentorio del 13 maggio 2002 ore 15. Al riguardo fa fede
il   timbro   di   ricevimento  apposto  sulle  domande  dall'Ufficio
accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).
    Le  istanze  possono  essere presentate, entro il citato termine,
viafax  al  n.  06 5925556 o n. 06 59647531 ed, in tal caso, dovranno
essere  regolarizzate con la presentazione della domanda in originale
entro il 20 maggio 2002 e fara' fede il timbro di ricevimento apposto
dall'UASC.
    La  Commissione  UE  adottera'  entro il 17 giugno p.v. i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
    Le  licenze hanno validita' fino al 31 dicembre 2002; termine che
non potra' essere prorogato.
    Gli  operatori  che intendono partecipare alla ripartizione delle
quote  riservate  agli  importatori tradizionali devono comprovare di
aver  effettuato  importazioni,  per  la stessa tipologia di prodotti
oggetto   della  domanda,  negli  anni  1998  o  1999,  dichiarandone
l'operativita' effettiva.
    A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento  (CE)  n.  520/94  del  Consiglio,  i  giustificativi che
comprovino   l'avvenuta  immissione  in  libera  pratica  nell'Unione
europea  dei  prodotti  contingentati. I richiedenti che abbiano gia'
ottenuto  una  licenza  di  importazione per l'anno 2002 ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  1995-2001  della Commissione, possono allegare
alla domanda copia della licenza stessa.
    Possono  partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli
altri  importatori solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di
importazione  per  l'anno  2001, possano dimostrare di aver importato
almeno l'80% del quantitativo autorizzato.
    Gli  operatori  ritenuti  "persone legate" ai sensi dell'art. 143
(di  cui  si  allega  copia)  del  regolamento  (CE) n. 2454/93 della
Commissione  pubblicato  nella  GUCE  n.  L 253 dell'11 ottobre 1993,
modificato   da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  993/01,  possono
presentare  esclusivamente  singole  domande di autorizzazione per la
quota  di  contingente  riservata  agli  importatori non tradizionali
concernente le merci descritte nella domanda.
    Nelle  domande  dovra'  figurare  la  seguente  dichiarazione: Io
sottoscritto  certifico  che le informazioni figuranti nella presente
domanda  sono  esatte  e  fornite  in  buona fede, che sono stabilito
nell'Unione  europea  e che la presente domanda e' l'unica presentata
da  me  o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143
regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile
alle  merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire
la  licenza  all'Autorita'  competente  per  il rilascio, entro dieci
giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.