IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale il dott. Cerin Gheorghe, cittadino
rumeno,  ha  chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in  cardiologia  conseguito  in  Romania,  ai  fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico specialista in cardiologia;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo
2002;
  Ritenuto  che  il  titolo  professionale  di  medico specialista in
possesso   del   richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente;
  Considerato  che  il  richiedente e' iscritto in qualita' di medico
chirurgo   presso   l'ordine   provinciale  dei  medici  chirurghi  e
odontoiatri di Milano;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.   Il  titolo  di  specializzazione  in  cardiologia,  rilasciato
nell'anno  1987  dal  Ministero  della  sanita' rumeno al dott. Cerin
Gheorghe,   nato   a   Niculitel   (Romania)  il  3 maggio  1953,  e'
riconosciuto   ai   fini   dell'ammissione   agli  impieghi  e  dello
svolgimento   delle  attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale nei limiti consentiti della vigente legislazione
in materia.
  2.  L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola