IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 45, comma 1,
delega  il  Governo  ad  emanare decreti legislativi contenenti norme
intese  a  ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi
compresi     quelli     relativi     all'autoimprenditorialita'     e
all'autoimpiego;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  185, che, in
attuazione  della  norma sopraindicata, detta disposizioni in materia
di    incentivi    all'autoimprenditorialita'    e    all'autoimpiego
definendone,   fra   l'altro,   finalita',   ambito  territoriale  di
applicazione,   tipologia,  assegnando  al  C.I.P.E.  il  compito  di
stabilire  criteri  e  indirizzi  per  il finanziamento dei progetti,
affidando   alla  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.  il  compito  di
provvedere,  nel  quadro di apposita convenzione con il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, alle attivita' di selezione dei
progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a)
del Trattato C.E.;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87, 3, c) del Trattato;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale
che,  fra  l'altro,  modifica  ed  abroga  taluni  regolamenti  e, in
particolare,  l'art.  55,  n.  4, laddove si precisa che rimangono in
vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative
all'adozione  di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali
elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 950/1997;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari in materia di aiuti di Stato a
finalita' regionali (G.U.C.E. n. C74 del 10 marzo 1998);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1 febbraio 2000);
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della  Commissione  del
12 gennaio  2001  (G.U.C.E.  n.  L 10 del 13 gennaio 2001) recante la
disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis);
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della  Commissione  del
12 gennaio  2001  (G.U.C.E.  n.  L 10 del 13 gennaio 2001) recante la
disciplina  in  materia  di  aiuti  di Stato a favore delle piccole e
medie imprese;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  rendere  massimo, in termini di
iniziative agevolate, l'effetto delle risorse destinate a incentivare
autoimprenditorialita' e autoimpiego;
  Udita la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Delibera:

  1.  Nella  valutazione  delle  domande di agevolazione ai sensi del
citato  decreto  legislativo n. 185/2000, Sviluppo Italia si atterra'
ai seguenti criteri:
    per    le    misure    agevolative    di    cui   al   Titolo   I
(autoimprenditorialita):
      attendibilita' professionale dei soggetti proponenti;
      affidabilita' del piano finanziario;
      redditivita' e livello tecnologico del progetto;
      potenzialita' del mercato di riferimento;
      validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;
    per le misure agevolative di cui al Titolo II (autoimpiego):
      coerenza  fra  le caratteristiche del proponente e l'iniziativa
proposta;
      esistenza  delle  condizioni  formali e sostanziali per avviare
l'iniziativa    a    partire    dal    momento    della   concessione
dell'agevolazione;
      validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;
      nel   caso  di  proposte  di  autoimpiego  in  franchising,  le
valutazioni  sulla idoneita' dell'iniziativa e sull'affidabilita' del
proponente  si  estenderanno  alla  figura del "franchisor", alla sua
organizzazione, alla formula commerciale proposta.
  2.  Ai  fini della individuazione dei settori di appartenenza delle
iniziative   proposte   Sviluppo   Italia   fara'   riferimento  alla
classificazione I.S.T.A.T. delle attivita' economiche, adottando, ove
necessario, il criterio dell'attivita' prevalente.
  3. Preliminarmente alla concessione dei benefici Sviluppo Italia ne
accertera' la compatibilita' con la vigente normativa comunitaria.
  4.  Sviluppo  Italia trasmettera' annualmente a questo Comitato una
relazione  di  carattere  economico finanziario sull'attuazione delle
misure incentivanti di cui alla presente delibera.
  5.  Per le domande presentate a decorrere dalla data della presente
delibera,  fermo  restando  il  limite del de minimis, individuato in
base  alle  vigenti  disposizioni  comunitarie,  gli incentivi per le
misure  microimpresa  e  franchising saranno concessi prevalentemente
nella  forma del mutuo agevolato. Lo stesso criterio, in prospettiva,
sara' adottato anche per la misura lavoro autonomo.
    Roma, 14 febbraio 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Economia e finanze, foglio n. 26