IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  ministeriale  10 agosto  2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, recante disposizioni
nazionali   di   attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  2202/96  del
Consiglio,  del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai
produttori  di  taluni agrumi e del regolamento (CE) n. 1092/2001 che
reca  modalita' di applicazione, ed in particolare l'art. 5, comma 6,
che  prevede  apposita  garanzia  fideiussoria  per  i  contratti  di
cessione  degli  agrumi  da  avviare all'industria di trasformazione,
nonche' l'art. 20 (Norme transitorie);
  Vista  l'ordinanza n. 6970/2001 del 15 novembre 2001 del TAR Lazio,
relativa all'art. 20 del decreto ministeriale 10 agosto 2001;
  Considerata  l'opportunita'  di ottemperare a quanto disposto dalla
suddetta ordinanza;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di assicurare il puntuale svolgimento
della campagna di trasformazione agrumi 2001/2002;
  Ritenuta  quindi  l'opportunita'  di  procedere alla modifica delle
disposizioni di cui all'art. 20 del citato decreto ministeriale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'art. 20, del decreto ministeriale 10 agosto 2001 e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  20  (Norme  transitorie).  -  1. Limitatamente alla campagna
2001/2002  non  si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma
6.".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2002
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 68