IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  2,  comma  6,  della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente  la  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale,   secondo   il   quale   una  quota  delle  disponibilita'
finanziarie  destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a),
dello  stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3,
e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per le
iniziative  di  supporto  agli  interventi  effettuati ai sensi della
legge  24 aprile  1990,  n.  100,  ed  ad altre iniziative di propria
competenza,  rispondenti  alle  finalita' della legge stessa, nonche'
dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  secondo  il  quale  i Paesi destinatari degli interventi di cui
alla  citata  legge  n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con
delibera del CIPE;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12,
in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione
di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  e'  subordinata  alla
predeterminazione    ed    alla    pubblicazione   da   parte   delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Vista  la  circolare  28 marzo  2002,  n.  603072 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state
fissate   le   modalita'   per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo,  a  seguito  della  delibera adottata dalla V Commissione
CIPE in data 28 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 aprile  2001,  n. 171, recante
criteri  e  modalita'  per  la concessione di contributi finanziari a
fronte  di  progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,
comma  1,  della  legge  26 febbraio  1992, n. 212, ed in particolare
l'art. 4, comma 2, relativo al termine di presentazione delle domande
di ammissione al contributo;
  Tenuto  conto  che  il  termine posto a disposizione dei potenziali
interessati  per  la  predisposizione  dei  progetti e l'acquisizione
della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di
contributo  appare oggi insufficiente e penalizzante; alla luce delle
ripercussioni  sui  mercati delle note vicende che hanno recentemente
colpito la comunita' internazionale;
  Valutato,  altresi',  che  la  concessione  di un periodo ulteriore
consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea piu'
vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande
presentate  con  documentazione  incompleta  a  causa  del poco tempo
disponibile;
  Considerato  che  il  semplice  spostamento del termine di scadenza
costituisca una misura tecnica di interesse generale;
  Ritenuta,  pertanto l'opportunita' di prorogare per l'anno in corso
il termine del 30 aprile, stabilito dall'art. 4 del decreto 19 aprile
2001, n. 171;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il  termine  per  la  presentazione  delle domande di contributo, a
valere  sulla  legge  26 febbraio  1992,  n. 212, fissato dal decreto
19 aprile  2001, n. 171, al 30 aprile 2002, e' prorogato al 15 giugno
2002.  Conseguentemente il termine per la presentazione delle domande
di  contributo,  indicato nella circolare n. 603072 del 28 marzo 2002
(Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del  19 aprile  2002)  deve  intendersi
anch'esso prorogato al 15 giugno 2002.