All'UNAPROL

                                  Al CNO

                                  All'AIPO

                                  All'UNASCO

                                  All'UNAPOL

                                  All'ASO

                                  All'APO

                                  LAPOC DI RC.

                                  CASO RC

                                  Al Ministero   per   le   politiche
                                     agricole  -  Direzione  generale
                                     politiche     comunitarie     ed
                                     internazionali - Ufficio materie
                                     grasse

                                  All'Agecontrol

                                  A tutti     i     produttori    non
                                     appartenenti  alle  associazioni
                                     olivicole

                                  A tutti gli operatori del settore

1) Premessa.
  In virtu' di quanto disposto dall'art. 22 e successivi del reg. CE
n.  2366/98 (Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo -
GIS  oleicolo),  l'AGEA  (Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura)
invieraˆ  tramite cartolina a/r, ai produttori per i quali permane la
condizione  di  discordanza  fra  i dati dichiarati nell'ambito delle
procedure  di  rinnovo  delle  dichiarazioni  di  coltura (reg. CE n.
2366/98 - art. 3) e i dati rilevati dall'Amministrazione, una lettera
di   convocazione   con   allegata  scheda  aziendale  contenente  le
informazioni  registrate  nelle proprie banche dati, relative ai dati
dichiarati  (identificativi  catastali  delle  particelle  e relativo
numero   di   piante)   nonche'   ai   dati   accertati   da   questa
amministrazione.
  D'intesa  con  le  Unioni/Associazioni  di  appartenenza per quanto
riguarda  i  produttori  associati, si procederaˆ alla programmazione
delle  attivitaˆ  e  verranno  fissate  le  date  per gli incontri in
contraddittorio  da  svolgersi presso le sedi indicate dall'AGEA. Ove
ricorressero  le  condizioni i produttori saranno convocati presso la
sede della propria associazione.
  Le  comunicazioni  ai  produttori  non associati verranno trasmesse
tramite  cartolina  a/r direttamente al domicilio del produttore, con
l'indicazione della data e della sede dove si svolgera' l'incontro in
contraddittorio.
  Le  attivita'  di verifica dei dati dichiarati e di incontro con il
produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 2366/98
secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.
2) Attivita' di verifica.
  Le  attivita' di controllo interne da parte dell'amministrazione si
svolgeranno  attraverso  la  verifica delle particelle non rilevate o
discordanti,  con  un  dato  rilevato - non consolidato come "dato di
base"  -  tramite fotointerpretazione ed eventuale controllo in campo
dei casi non risolvibili tramite contraddittorio nelle sedi AGEA.
3) Elaborazione esito aziendale.
  Al  termine  delle  verifiche  di  cui  al punto 2) i dati verranno
elaborati  a  livello  di  singola azienda, al fine di analizzarne la
situazione dopo i controlli effettuati.
  Qualora   si  constati  che  il  numero  di  olivi  dichiarati  dal
produttore,  con riferimento ad una determinata campagna olivicola si
discosta  di  oltre  il 3% dal numero di olivi determinato secondo le
procedure  previste  dal  reg.  CE  n.  2366/98  art. 25, comma 1, il
produttore  considerato  discordante per quella determinata campagna.
La  discordanza,  in  termini  percentuali,  verificata applicando la
seguente formula:


(N pd - N pr)* 100/N pr>3%

rm con N pd= numero piante dichiarate

N pr= numero piante accertate

  Pertanto  qualora  l'azienda,  a  seguito  della  applicazione  dei
succitati  criteri,  rientrasse  entro le tolleranze previste, i dati
riscontrati  ad  essa  relativi verranno considerati "dati di base" e
saranno  inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la
consistenza aziendale.
4) Convocazione del produttore.
  Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati, risultassero
ancora discordanze superiori alle tolleranze previste dalla normativa
comunitaria,  verra'  inviata,  tramite lettera a/r, la comunicazione
descritta  al  punto  1,  riportante i dati relativi alla consistenza
aziendale  a  livello  di particella (prima notifica di discordanza).
Tali    produttori   verranno   convocati,   mediante   la   medesima
comunicazione,  presso  una sede periferica opportunamente attrezzata
al  fine  di  definire,  in  contraddittorio,  la  reale  consistenza
aziendale.
  Nella  suddetta  comunicazione verranno pertanto indicati il luogo,
la  data  dell'incontro  e  la  documentazione  richiesta  al fine di
risolvere eventuali disallineamenti catastali (certificati catastali,
estratti di mappa, ecc.).
  La  scheda  aziendale  sara'  corredata di tutte le informazioni di
dettaglio  esplicative  delle eventuali situazioni di discordanza (ad
esempio  particelle  non  trovate  sui  fogli  di  mappa), necessarie
all'individuazione  di  eventuali  errori  dichiarativi  o di mancati
aggiornamenti  dei  materiali catastali (frazionamenti, nuovi comuni,
nuove sezioni, etc...).
  Tale   comunicazione,   da   intendersi   come  prima  notifica  di
discordanza,  avraˆ  anche  valore di convocazione per lo svolgimento
dell'incontro in contraddittorio.
  In  sede  di  convocazione  presso le sedi periferiche o in fase di
sopralluogo,   i   produttori   possono   essere   accompagnati   dai
rappresentanti delle associazioni cui aderiscono.
  Si  prega  assicurare,  da  parte  delle organizzazioni, la massima
collaborazione per garantire il miglior espletamento delle attivita'.
5) Attivita' di incontro con il produttore.
  A  seguito  della  suddetta  comunicazione,  il  produttore  ha  la
facoltaˆ, qualora lo ritenga opportuno:
    a)  accettare  integralmente i dati rilevati dall'amministrazione
come dati dichiarati validi per la campagna in corso di accertamento.
In  tal  caso  il  produttore  dovraˆ restituire alla associazione di
appartenenza  ovvero direttamente all'AGEA nel caso di produttore non
associato,  la  scheda  firmata,  barrando la casella di conferma dei
dati  rilevati. L'accettazione dei dati rilevati come dati dichiarati
a tutti gli effetti una rettifica della denuncia di coltivazione;
    b)  Nel  caso  di  non  accettazione  totale  o parziale dei dati
rilevati   indicati   nella  notifica,  presentarsi  all'incontro  in
contraddittorio    presso   la   sede   periferica   indicata   nella
comunicazione al fine di definire la reale consistenza aziendale.
  Per  i  produttori  che  non  si presenteranno all'incontro, i dati
accertati dall'amministrazione diventeranno "dati di base" e pertanto
utilizzati  ai fini del pagamento dell'aiuto a partire dalla campagna
in corso di accertamento.
  Per   i  produttori  che  non  si  presenteranno  all'incontro,  ma
restituiranno  la  scheda  debitamente  compilata  e  firmata, i dati
derivanti  dalle  verifiche  effettuate assumeranno il valore di dati
dichiarati.
    Nel  caso  in cui il produttore non si presenti all'incontro, ne'
restituisca  la  scheda  aziendale secondo le modalitaˆ descritte nel
successivo   capoverso,   resteraˆ   inalterata   la   situazione  di
discordanza  tra  quanto  dichiarato  e  quanto  accertato  da questa
amministrazione.  Tale  evenienza  determineraˆ  l'applicazione delle
decurtazioni sull'importo dell'aiuto previste all'art. 15 del reg. CE
n.  2366/98, nonche' l'esclusione della possibilita' di modificare la
dichiarazione  per  le  campagne  indicate  nella  scheda  inviata al
produttore, come previsto all'art. 25, par. 3.
  La scheda aziendale, debitamente compilata e firmata, dovraˆ essere
restituita  entro  il termine ultimo di quindici giorni dalla data di
ricezione della presente, tramite raccomandata a/r, alla associazione
di  appartenenza  se  trattasi di produttore associato o direttamente
all'Agea per i produttori non associati.

      5.1 Accertamento definitivo della consistenza aziendale.

  Per  tutti  i  produttori che si presenteranno alla convocazione si
procederˆa'  all'incontro  in  sede  periferica  e, se esplicitamente
richiesto  dal  produttore,  in  campo,  ai fini di definire la reale
consistenza aziendale.
  Ai  fini  dell'effettuazione  dell'incontro  i  produttori potranno
incaricare   un   loro   rappresentante  munito  di  apposita  delega
sottoscritta  nonche'  della fotocopia del documento del delegante. I
tecnici   incaricati   dall'amministrazione   devono  procedere  alla
archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento
del produttore unitamente alla delega.
  Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con
il  produttore,  tutte le particelle con dati discordanti determinati
dalla  precedente  fase  di  controllo  e,  ove  necessario, tutte le
particelle  che  il produttore richieda esplicitamente di investigare
al  fine  della  determinazione  della  propria consistenza aziendale
(particelle  inserite,  variate,  frazionate,  ecc.)  comprese quelle
concordanti.
  Le  particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso "999")
verranno  considerate  nell'ambito del calcolo degli esiti aziendali,
assumendo  come numero di piante definito, il minore tra il numero di
piante dichiarato ed il numero di piante rilevato.

           5.2 Variazione dei dati di natura dichiarativa.

  In  sede  di  incontro  e'  consentita  la variazione del numero di
piante  dichiarato per particella secondo quanto previsto dal reg. CE
n. 2366/98 art. 25, par. 3 nel caso si tratti della prima notifica di
discordanza.   Tale  eventuale  variazione,  registrata  mediante  il
verbale  d'incontro  con  relativa scheda aziendale, vale a tutti gli
effetti come rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla
campagna olivicola in corso di accertamento.
  Eventuali  inserimenti di nuove particelle dovranno essere validati
dalla  associazione a cui il produttore aderisce, previa acquisizione
e verifica dei relativi titoli di conduzione.
  Per consentire la validazione i tecnici AGEA faranno pervenire, con
cadenza settimanale, alle associazioni, copia dei verbali definiti in
fase  di  incontro  con  i produttori, dai quali si evincano le nuove
particelle inserite.
  Solo  a  seguito delle attivita' delle associazioni, da concludersi
entro  il  10 ottobre  2002, il dato saraˆ considerato valido ai fini
del calcolo dell'aiuto.
  Per   i   casi  in  cui  non  ricevano  dai  produttori  la  idonea
documentazione  di  dimostrazione  della  titolarietaˆ di conduzione,
entro  la  data  di cui sopra, le associazioni, dovranno procedere ad
accantonare,    agli    effetti   della   corresponsione   dell'aiuto
comunitario, le nuove particelle non documentate.
  Nel  caso  di  produttori  non  associati  i  titoli  di conduzione
dovranno  essere  inviati  all'AGEA  secondo le norme previste per la
compilazione delle denunce di coltivazione.
  In  ogni  caso  i dati variati/accertati in sede di contraddittorio
dovranno  essere  riportati sul verbale e sulla scheda aziendale post
incontro,  controfirmati  sia  da  parte  dell'amministrazione che da
parte del produttore (o suo delegato).
  La  documentazione  (verbale, scheda aziendale, ecc.) elaborata nel
corso   dell'incontro,   controfirmata  dalle  parti,  avrˆa'  valore
dichiarativo  oltre  che  tecnico e verra' consegnata al produttore e
alla  associazione come documentazione comprovante la rettifica della
denuncia di coltivazione nella campagna in corso di accertamento.
  La  modulistica (verbale, scheda aziendale, ...) verra' prodotta in
tre  copie;  una  andra'  al  produttore,  una  alla  associazione di
appartenenza ed una all'amministrazione.

                      6) Recupero delle spese.

  Qualora  al termine delle procedure previste dal reg. CE n. 2366/98
art.  25,  par.  3,  non  siano  confermati i dati dichiarati, con le
eccezioni  e  secondo quanto specificato nei successivi paragrafi, il
produttore  tenuto  a  rimborsare  all'AGEA  le  spese  occasionate e
connesse ai controlli svolti.
  Per  il  recupero  delle  spese  verranno  utilizzati  gli importi,
attualizzati  all'euro,  riportati  nella  delibera commissariale del
27 dicembre  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10
gennaio  1996  e  gia'  utilizzati  per  le  precedenti  campagne  di
accertamento definitivo dei dati del settore oleicolo.
  Il recupero delle spese verraˆ effettuato dall'AGEA sull'aiuto alla
produzione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e successive.
  L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato
verraˆ  calcolato  in  sede  di  incontro  e riportato sul verbale al
termine dello stesso.

                6.1 Riconoscimento spese occasionate.

  I  produttori che richiedessero la verifica in campo di una o piu'
particelle  dichiarate  per le quali si conferma (uguale o minore) il
dato  rilevato  determinato  nel  corso  dell'incontro presso la sede
periferica,  dovranno  riconoscere  Euro  222,08 ad azienda piu Euro
0,62  per  il  numero  di piante di olivo effettivamente esistenti in
ciascuna delle particelle verificate.
  Nel   caso  in  cui  sulla  scheda  aziendale  esistano  particelle
contrassegnate nella colonna NOTE con il valore X, ovvero sussista il
caso  di  inserimento  di  particelle  nuove,  il  produttore dovrˆa'
munirsi  di  idonea  documentazione  catastale riportante i titoli di
possesso  nonche' la geometria di tali particelle (estratti di mappa,
stralci planimetrici, ...).
  A   seguito   dell'esplicita  richiesta  del  produttore  affinche'
direttamente  l'AGEA  acquisisca le informazioni catastali necessarie
ad  individuare  un'eventuale particella non riscontrata sui fogli di
mappa  giaˆ  in possesso dell'Agea stessa, nel caso in cui risultasse
l'inesistenza  della  particella  in  oggetto,  il  produttore dovraˆ
sostenere le spese di Euro 40,28 per particella non trovata.

                 6.2 Non riconoscimento delle spese.

    a) Non e' previsto alcun riconoscimento di spesa ad eccezione dei
casi di cui al precedente punto 6.1.
    b)  Ai  produttori  non  presentatisi  all'incontro  non  verrˆa'
applicato nessun recupero spese.
  In  tutti  i  casi il tecnico dell'amministrazione dovra' procedere
alla  stampa  ed  all'archiviazione  dei  documenti  d'incontro negli
appositi fascicoli aziendali.

                     Il direttore area organismo pagatore: Migliorini