IL DIRETTORE GENERALE
          PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

   Vista  la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n.   314,  concernente  il  regolamento  recante  la  disciplina  del
procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria
femminile;
   Visti  in  particolare  gli  articoli  12  e  13 del citato d.P.R.
314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande,
la   concessione   e   l'erogazione   dei  contributi,  nel  caso  di
integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;
   Vista   la  circolare  2  febbraio  2001  n.  1138443  cosi'  come
rettificata dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775 , relativa alle
modalita'   e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  2  febbraio  2001  che ha fissato i termini di
presentazione  delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore
dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre 2000 con il quale, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate
L.  285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle
iniziative  imprenditoriali  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del d.P.R. 314/2000;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre  2000  con  il  quale  sono state
ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;
   Visto  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 7
dicembre  2001  con il quale sono state ripartite tra le regioni e le
province  autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a
L.  167.700.000.000,  ed  e'  stata  contestualmente disposta la loro
destinazione  alla  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
domande  per  iniziative  imprenditoriali  presentate a valere sul 4°
bando  di  attuazione  della  legge 215/92 e cioe' entro il 31 maggio
2001;
   Visto  che la regione Liguria e la Regione Puglia hanno provveduto
all'integrazione  delle risorse statali previste dall'articolo 12 del
d.P.R. 314/2000;
   Considerato  che  per  le  domande  di  agevolazione relative alle
iniziative   ricadenti   nei  territori  delle  predette  regioni  le
attivita'   inerenti  la  formazione  delle  graduatorie  nonche'  la
concessione  ed  erogazione  dei  contributi  sono  svolte,  ai sensi
dell'articolo 13 del d.P.R. 314/2000 dalle regioni stesse;
   Visto  in particolare l'articolo 13, comma 10, del medesimo d.P.R.
314/2000  che  prevede  che  il Ministero provvede alla pubblicazione
delle  graduatorie; Viste le graduatorie trasmesse ai sensi del comma
9  dell'articolo  13  del  d.P.R.  314/2000  dalle  regioni Liguria e
Puglia;
   Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e    successive    modifiche    e    integrazioni,   concernente   la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.

1.  E'  disposta  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle
agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 4
bando   (bando  2001)  approvate  dalle  Regioni  Liguria  e  Puglia,
riportate  negli  allegati  che  formano parte integrante al presente
decreto:
   Allegato 1 - regione Liguria;
   Allegato 2 - regione Puglia.
   2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura dei dati riportati nelle
predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 3 le opportune note
esplicative.
   Roma, 19 aprile 2002
                                       Il Direttore generale: SAPPINO