Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                   per il Lazio, Abruzzo e Molise

  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gradi gennaio
2001  e'  stata  resa  esecutiva  l'Agenzia  del territorio, prevista
dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1";
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   garante   del
contribuente;
  Vista  la  nota inviata in data 18 aprile 2002, prot. 64631, con la
quale  e'  stata  comunicata  la  causa  ed  il  periodo  di  mancato
funzionamento dell'ufficio provinciale di Viterbo;
  Accertato  che  il  mancato  funzionamento del citato ufficio e' da
attribuirsi  allo  sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ed
effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di
istituto connessi alle attivita' catastali;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'ufficio;
  Sentito  l'ufficio  del  Garante  del  contribuente con nota datata
24 aprile 2002, prot. 3782;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;

                              Decreta:

  Il  periodo  di mancato funzionamento del sotto indicato ufficio e'
accertato come segue:
    per  il  giorno 16 aprile 2002 sono state interrotte le attivita'
connesse  ai  servizi catastali a seguito dell'adesione del personale
allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
  regione Lazio:
    Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2002
                                Il direttore compartimentale: Gerbino