Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  regione autonoma Valle
d'Aosta  intesa  ad  ottenere modifiche al disciplinare di produzione
dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Valle d'Aosta" o
"Vallee  d'Aoste",  riconosciuta  con decreto ministeriale 5 novembre
1992,  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 271 del 17 novembre
1992 e successive modifiche;
    Ha  espresso  nella riunione del 27 marzo 2002, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso;
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.