Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", riconosciuta con decreto ministeriale 5 novembre 1992, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 17 novembre 1992 e successive modifiche; Ha espresso nella riunione del 27 marzo 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.