IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina in provincia di Livorno interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria; Considerato che la situazione e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisite le intese della regione Toscana e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il vice-sindaco del comune di Rio Marina e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle situazioni di rischio idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria nel territorio dello stesso comune di Rio Marina. 2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, all'aggiudicazione delle opere e degli interventi urgenti di cui al comma 1 ed alla consegna dei lavori, entro il termine di centottanta giorni dalla emanazione della presente ordinanza. 3. Il commissario delegato nello svolgimento degli incarichi affidatigli e nell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi e delle opere e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17. 4. Per tutti gli interventi e le opere di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede previa acquisizione, ove necessario, di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi, comunque denominati, anche mediante convocazione di conferenza dei servizi ai sensi e nei modi previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dall'art. 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla meta'. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.