IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre  2001,  che  delega al Ministro dell'interno le funzioni
del coordinamento della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 79 del 4 aprile 2002, concernente la dichiarazione dello
stato  di  emergenza  nel  territorio  del  comune  di  Rio Marina in
provincia   di   Livorno   interessato   da   fenomeni   di  dissesto
idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria;
  Considerato  che  la situazione e' tale da richiedere l'adozione di
provvedimenti   straordinari   ed   urgenti  al  fine  di  consentire
l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di
emergenza;
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Acquisite   le   intese  della  regione  Toscana  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il vice-sindaco del comune di Rio Marina e' nominato commissario
delegato  per  la realizzazione degli interventi necessari ed urgenti
per la messa in sicurezza delle situazioni di rischio idrogeologico e
geomorfologico dell'area mineraria nel territorio dello stesso comune
di Rio Marina.
  2.  Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti,
all'aggiudicazione  delle  opere e degli interventi urgenti di cui al
comma  1 ed alla consegna dei lavori, entro il termine di centottanta
giorni dalla emanazione della presente ordinanza.
  3.  Il  commissario  delegato  nello  svolgimento  degli  incarichi
affidatigli  e  nell'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza,  puo'  adottare, nei limiti necessari per la realizzazione
degli  interventi  e delle opere e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento  giuridico,  provvedimenti  in  deroga alle seguenti
disposizioni:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, art. 6, comma
2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
    legge  11  febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995,  n.  216,  e  18 novembre  1998,  n.  415,  art. 6, comma 5, ed
articoli  9,  10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28,  29,  32  e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,  strettamente  collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22 e 24;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17.
  4.  Per  tutti  gli  interventi  e  le  opere  di cui alla presente
ordinanza,  il commissario delegato provvede previa acquisizione, ove
necessario,  di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla   osta   ed   assensi,   comunque  denominati,  anche  mediante
convocazione  di  conferenza dei servizi ai sensi e nei modi previsti
dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata
dall'art.  9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono
ridotti  alla  meta'.  L'approvazione  del  progetto costituisce, ove
occorra,   variante   agli   strumenti   urbanistici  e  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita', urgenza e indifferibilita' dei
lavori.