IL DIRETTORE GENERALE
          della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
                   e della nutrizione Ufficio XIV
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (S.O.G.U.  n.  216  del  15 settembre 1990), concernente "Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari";
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto
legislativo   31 marzo   1998,   n.  80,  recante  "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti  ed  in  particolare  l'art.  11 comma 1, che prevede una
proroga  temporanea  dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario
per  il  periodo  necessario  per  procedere  alla verifica delle sue
condizioni di autorizzazione;
  Visti  i  decreti  con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato  sono  stati  registrati ed autorizzati ad essere immessi in
commercio  per  un  numero  limitato  di  anni,  ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 1;
  Viste  le  domande  con  le  documentazioni  integrative dirette ad
ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;
  Visti  i pareri favorevoli espressi dalla Commissione consultiva di
cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in
merito al rinnovo dell'autorizzazione di ciascuno dei prodotti di cui
trattasi;
  Considerato  che  la  data  di  scadenza  fissata  per ciascuno dei
prodotti  di cui trattasi e' stata superata a causa dei tempi tecnici
necessari all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo;
  Ritenuto   di   dover   comunque  garantire  la  continuita'  delle
autorizzazioni a suo tempo concesse;
  Ritenuto   pertanto   necessario   concedere   una   proroga   all'
autorizzazione  a suo tempo concessa dei prodotti di cui trattasi, al
fine  di  consentire  il  completamento  dell'iter  di  emissione dei
singoli decreti di rinnovo;
                              Decreta:
  E'   prorogata   fino   al   30 settembre   2002   l'autorizzazione
all'immissione  in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari
riportati  in  allegato,  al  fine  di  consentire  il  completamento
dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli