IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 78,
della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, il regolamento recante norme
per  il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale
dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche'
per il riparto dei proventi;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
con  il  quale  e'  stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 230,
della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, il regolamento recante norme
per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed
a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale
n.  174  del  1998,  che  dispone  che con decreto del Ministro delle
finanze  sono  stabilite, relativamente alle scommesse del CONI, e su
sua   proposta,  nuove  modalita'  di  accettazione,  anche  a  mezzo
telefonico o telematico;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  del  Ministero  delle finanze, emanato il 15 giugno 2000, di
concerto  con  il  direttore  generale  dei  servizi  generali  e del
personale  del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il
quale  sono  state  adottate,  sulla  proposta  dell'UNIRE  -  Unione
nazionale   incremento   razze   equine,   formulata   con   nota  n.
86712-20009/AF/Scomm.  del  20 settembre  1999,  norme  disciplinanti
l'accettazione  telefonica  o  telematica delle scommesse ippiche, in
attuazione  dell'art.  4,  comma 5,  del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,   con   il   quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
autorizzazione  alla  raccolta  telefonica o telematica delle giocate
relative  a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e'  facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari o i
gestori  dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la
raccolta  telefonica  o  telematica  delle giocate, mediante sistemi,
centri  di  servizio  o operatori di telecomunicazione che utilizzino
linee  telefoniche  ordinarie,  secondo  le  modalita'  stabilite con
decreto dirigenziale;
  Visto  l'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che
stabilisce   l'applicabilita'  delle  disposizioni  dell'art.  4  del
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente
in  particolare l'accettazione telefonica e telematica delle giocate,
alle  scommesse  relative  ad eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e da quelli riservati al CONI;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale,
in  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'art. 11
della  legge  25 marzo  1997,  n. 59, e' stato istituito il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  contestuale  soppressione del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, recante, sulla base dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001,
n.  383,  il  regolamento di affidamento unitario all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  delle  attribuzioni in materia di
giochi e scommesse;
  Vista  la  nota  del 1 ottobre 2001 con la quale il CONI ha chiesto
l'adozione    dei    provvedimenti   occorrenti   per   l'attivazione
dell'accettazione telefonica e telematica delle giocate relative alle
scommesse  sportive  sulla  falsariga  di  quella gia' attuata per le
scommesse sulle corse dei cavalli;
  Visto  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali
reso il 31 maggio 2002;
  Vista  la  direttiva  del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 30 maggio 2002 che ha affidato al direttore dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  l'autorizzazione  della  raccolta
telefonica o telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici
e alle scommesse;
  Considerato  che  occorre  emanare  il  provvedimento  dirigenziale
previsto  dal  citato  decreto  n.  156  del  2001  e  dalla predetta
direttiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle competizioni
sportive  riservate  al  CONI  e  su  quelle  diverse dalle corse dei
cavalli  e  dagli eventi sportivi organizzati dal CONI possono essere
accettate,  da  parte  dei  concessionari autorizzati, anche mediante
apparati telefonici o telematici, con le modalita' e con l'osservanza
degli adempimenti previsti dal presente decreto.