LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante;
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31  dicembre  1993,  con  cui  si  e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/1998);
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5,  prevede  la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  NCR  n.  473  del 12 aprile 2000,
dell'ufficio  valutazione  ed  immissione in commercio di specialita'
medicinali,  del  Ministero  della  sanita',  pubblicato per estratto
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 122 del 27 maggio
2000, nel quale la specialita' medicinale denominata "Xatral", a base
di  alfuzosina  cloridrato 10 mg, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con
sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e
confezione  di  seguito  specificata:  "10  mg  compresse  a rilascio
prolungato"  30  compresse, A.I.C. n. 027314044, risulta classificata
in classe: "C";
  Vista  la domanda del 3 novembre 2000, con cui la Sanofi Synthelabo
S.p.a.,   ha   chiesto  la  riclassificazione  in  classe  B),  della
specialita'  medicinale  denominata  "Xatral"  nella confezione sopra
citata;
  Viste  le  proprie  deliberazioni,  adottate  nella  seduta  del 21
novembre  2000 e nella seduta del 10 gennaio 2001, per la specialita'
medicinale "Xatral";
  Vista  la nota prot. 800/Uff.XI/Cipe/3500 del 28 dicembre 2000, del
Ministero  della sanita', con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler
comunicare  il  prezzo  al  pubblico,  della  specialita'  medicinale
"Xatral" nella confezione sopra citata;
  Vista  la  nota  prot.  n.  0004122 del 31 gennaio 2001, con cui il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  per  le  politiche di sviluppo e di coesione - Servizio
centrale  di  segreteria  del  C.I.P.E.,  comunica  che  il prezzo al
pubblico,  della specialita' medicinale sopra citata e' di L. 65.700,
ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001)",  che  all'art.  85,  comma  1,  prevede  che,  a
decorrere  dal 1 luglio 2001, sia soppressa la classe di cui all'art.
8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista  la propria deliberazione, adottata nella seduta del 9 maggio
2001, e del 23 ottobre 2001 per la specialita' medicinale "Xatral";
  Visto  l'art.  6,  comma  1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405,   che   da'  mandato  alla  Commissione  unica  del  farmaco  di
individuare i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale,
alla  presenza fra i farmaci concedibili di prodotti aventi attivita'
terapeutica   sovrapponibile  secondo  il  criterio  delle  categorie
terapeutiche  omogenee,  possono  essere  totalmente  o  parzialmente
esclusi dalla rimborsabilita';
  Visto  il  proprio  decreto  del  4 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002,
recante:  "Riclassificazione  dei  medicinali ai sensi della legge 16
novembre   2001,   n.   405,   di  conversione,  con  modifiche,  del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347", con particolare riferimento
all'allegato  II,  nel quale e' incluso il principio attivo a base di
alfuzosina, categoria terapeutica omogenea G04CA;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale denominata XATRAL, a base di alfuzosina
cloridrato 10 mg, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano,
nella  forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: "10 mg
compresse  a  rilascio prolungato" 30 compresse, A.I.C. n. 027314044,
e'  classificata,  ai  sensi  dell'art.  8, com-ma 10, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537, in classe "A", allegato II del provv. CUF 4
dicembre  2001,  al  prezzo  al  pubblico,  di  Euro 33,93, pari a L.
65.700.