IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     per gli affari di giustizia
                   del Ministero della giustizia e
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.  360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,   che  prevede  la  possibilita'  per  i  comuni  di  deliberare
l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'imposta  sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire
dall'anno  successivo  con  deliberazione  da  pubblicare  suun  sito
informatico  individuato  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro  dell'interno  con  il  quale  sono  stabilite  le modalita'
applicative;
  Visto il citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del
1998,  che  dispone l'efficacia delle deliberazioni stesse dalla data
di pubblicazione sul predetto sito informatico;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Considerata   la   necessita'   di  individuare  il  suddetto  sito
informatico   e   di   stabilire  le  modalita'  applicative  per  la
pubblicazione  delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione
o  la  variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ha
istituito un sito Internet denominato www.finanze.it finalizzato, fra
l'altro,  a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e
locali  e  che  pertanto  detto  sito  puo'  essere utilizzato per la
pubblicazione delle deliberazioni in questione;
  Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   A   norma  dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo
28 settembre  1998,  n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge
18 ottobre   2001,  n.  383,  la  pubblicazione  delle  deliberazioni
comunali  concernenti  l'istituzione  o  la  variazione dell'aliquota
all'addizionale   comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche   (IRPEF)  deve  effettuarsi  nel  sito  Internet  denominato
www.finanze.it   a   cura   dell'Ufficio   federalismo   fiscale  del
Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.
  2.  I  comuni  che  deliberano  l'istituzione  ovvero  la  modifica
dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito
dall'art.  11  della  legge  18 ottobre  2001, n. 383, devono inviare
copia  conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa,
mediante   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
"Ufficio  federalismo  fiscale"  -  viale Europa n. 242 - 00144 Roma,
ovvero  tramite  fax  al  numero  06/59972780,  ovvero  per  estratto
mediante     posta     elettronica,     al     seguente    indirizzo:
entrate dc fiscalitalocale udc @finanze.it
  3.  L'estratto  della deliberazione deve contenere i seguenti dati:
codice  ISTAT  e  nome  del  comune, la provincia di appartenenza del
medesimo,  l'anno  di  riferimento,  data  e  numero  della delibera,
l'aliquota  complessivamente  applicata  per  l'anno  di riferimento,
l'attestazione  della  conformita'  degli  elementi in esso contenuti
all'originale.
  4.  L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche
fiscali  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze provvedera'
all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla
ricezione.
  5.  Nell'ipotesi  di  pluralita'  di  testi  o  di invii sara' data
prevalenza   secondo   il   seguente   ordine:  alla  copia  conforme
all'originale della deliberazioni inviata a mezzo servizio postale, a
quella  inviata  tramite  fax,  all'estratto  trasmesso tramite posta
elettronica.