IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto in particolare l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione
annuale con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni
parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze
di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposti a norma dell'art. 20 del suddetto decreto
legislativo;
Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il documento programmatico relativo alla politica per
l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato
per il periodo 2001 - 2003 con decreto del Presidente della
Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 maggio 2001, n. 112, suppl. n. 119;
Visti i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data 12 marzo
2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del
7 febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, che hanno determinato
quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari
per l'anno 2002;
Tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori
quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno
2002 da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e
delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
Tenuto conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 e'
stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati
stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1,
comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresi' i
cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
Considerato che le regioni alle quali sono state attribuite, ai
sensi del decreto in data 4 febbraio 2002, le quote relative ai
lavoratori subordinati stagionali non comunitari, non hanno potuto
avvalersi della ulteriore possibilita' sopra indicata avendo gia'
esaurito, alla data del decreto del 12 marzo 2002, l'utilizzo delle
rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari;
Ritenuto pertanto di ampliare del 20 per cento le quote di
lavoratori stagionali non comunitari per le regioni indicate nel
decreto in data 4 febbraio 2002;
Vista la nota n. 28/696/SP in data 2 aprile 2002 dell'assessore
all'agricoltura della regione Puglia con la quale si manifestava la
disponibilita' a cedere una quota di 300 unita' in favore della
regione Abruzzo a detrazione della quota prevista per la regione
Puglia dal decreto in data 12 marzo 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali
stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nel decreto
ministeriale in data 4 febbraio 2002, e' consentito l'ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere
stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una quota totale di 6.600 unita', ripartita tra le
regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa
parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi
assegnate.