IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286:
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Biagioni Marco, nato a Rio de Janeiro
(Brasile) il 28 marzo 1954, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di
"Engenheiro Mecanico" conseguito nel 1977 presso la Scuola di
Ingegneria Maua di San Paolo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Considerato che e' stato iscritto al "Consello federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia" di San Paolo dal 1978 al 1996;
Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza
professionale pluriennale nel suo Paese;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute
del 15 giugno 2001 e dell'11 gennaio 2002;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e
professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come
risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario
applicare misure compensative;
Decreta:
Al sig. Biagioni Marco, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 28 marzo
1954, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e
l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 21 maggio 2002
Il direttore generale: Mele