IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla
predetta gestione, della tutela relativa alla maternita' e agli
assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la
tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,
ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del
citato contributo dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n.
449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il
nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno alla maternita' e alla paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in
attuazione del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;
Considerato che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a
seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica;
Ritenuto, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai
sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui,
per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternita'
ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalita'
previste per il lavoro dipendente;
Considerato, tuttavia, che tale adeguamento non puo' prescindere,
ai sensi del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997,
dall'entita' delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra
richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle
prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;
Preso atto dell'andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra
richiamato;
Decreta:
Art. 1.
Indennita' di maternita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione
dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita'
per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi
alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici
iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta alle lavoratrici
in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi
anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre
mensilita' della predetta contribuzione.
3. L'indennita' di maternita' e' comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia.