Il DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  1'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto decreto-legge ed, in particolare, i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.p.a. Sandretto Industrie inoltrata
presso  la  competente  Direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 22
febbraio  2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla
disciplina,  nelle  unita'  produttive  interessate  da  contratti di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,   del  cumulo  dei  due  distinti  benefici  ai  sensi
dell'art.  4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato
dalla  Corte  dei  conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n.
40;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  2 gennaio 2002,
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 7 gennaio
2002,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  metalmeccanico  applicato, a venti ore medie settimanali nei
confronti    di    un   numero   massimo   di   lavoratori   pari   a
duecentoquarantaquattro   unita',   su  un  organico  complessivo  di
trecentouno unita';
  Visto   l'ulteriore   verbale  d'accordo  stipulato  tra  l'impresa
sopracitata  e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori,
in  data 8 marzo 2002, con cui le parti concordano di incrementare di
altre  tre  unita'  (provenienti  dal  ricorso  alla  CIGS per crisi,
conclusasi  l'11 marzo  2002)  il  numero  dei lavoratori da porre in
solidarieta' a decorrere dal 12 marzo 2002;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Sandretto  Industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unita'
di  Collegno (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
duecentoquarataquattro  unita',  nonche'  nei  confronti di ulteriori
tre unita',  provenienti  dalla  CIGS  per  crisi  terminata  in data
11 marzo 2002, per il periodo dal 12 marzo 2002 al 6 gennaio 2003, su
un organico complessivo di trecentouno unita'.