IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  Lambrusco di Sorbara ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i decreti ministeriali 21 ottobre 1992 e 1 agosto 1997 con i
quali  sono  state  apportate  alcune  modifiche  al  disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco
di  Modena,  intesa ad ottenere modifiche all'art. 7 del disciplinare
di produzione sopra citato;
  Visti, sulla sopracitata richiesta di modifica, i pareri favorevoli
della  regione Emilia-Romagna e della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Modena;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica  dell'art.  7  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara" formulati
dal  Comitato  stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 66 del 19 marzo 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Lambrusco di Sorbara", in conformita' al parere espresso
ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il   testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  7  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco
di  Sorbara",  annesso  al  decreto  dirigenziale  1  agosto  1997 e'
sostituito per intero dal seguente testo:
  "Art.  7, ultimo comma - Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi
per  i  vini  frizzanti,  compresa  la  chiusura  con  tappo  a fungo
ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di
altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.
  L'utilizzo   del   tappo   a   corona   e'  ammesso  solamente  nel
confezionainento  di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e
litri 0,375".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 maggio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio