IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Panova Vesselina Tchavdarova nata il 7
giugno  1976  a  Sofia  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.
12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del  proprio  titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in
giurisprudenza   presso  l'Universita'  degli  studi  di  Sofia  "San
Clemente d'Occhrida" (Bulgaria) in data 19 aprile 2000;
  Considerato  che  la richiedente risulta essere iscritta all'ordine
degli avvocati di Sofia dal 30 giugno 2001;
  Considerato che la sig.ra Panova ha, altresi', conseguito il titolo
di   dottore  in  giurisprudenza  in  data  13 dicembre  2001  presso
l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19
gennaio 2002;
  Considerato  il  parere  del  Consiglio nazionale forense datato 16
gennaio 2002;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Roma in data 12 marzo 2001, rinnovato in
data 9 maggio 2002 con validita' fino al 31 marzo 2003, per motivi di
studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Panova Vesselina Tchavdarova, nata il 7 giugno 1976 a
Sofia  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.