IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Check Fruit S.r.l.", con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61363; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cesare Baldini n. 24 con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreto 4 febbraio 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 giugno 2002.