Il  Direttore  generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato,   il   Capo   Dipartimento   della   qualita'   dei   prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  il  segretario  generale  del  Ministero  per i beni e le
attivita'  culturali,  il  segretario  generale del Comitato olimpico
                      nazionale italiano (CONI)

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  e  il  decreto  ministeriale  2 giugno  1998,  n. 174, recanti,
rispettivamente,  norme  regolamentari  in  materia  di  scommesse  a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  sulle  corse  dei  cavalli e sulle
competizioni  sportive  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI);
  Visto  il  decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione
della  convenzione  tipo  per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli a totalizzatore
nazionale e a quota fissa;
  Visto  il  decreto dirigenziale 7 aprile 1999 di approvazione della
convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro,
disposizioni  in materia di ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato;
  Vista la nota del 5 giugno 2002 (prot. 36774), con la quale l'UNIRE
ha  manifestato  la  propria  adesione  sui  contenuti  del  presente
decreto.
  Considerato  che  occorre  stabilire i criteri per la ridefinizione
equitativa  delle  condizioni  economiche  previste dalle convenzioni
accessive   alle  concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
scommesse   ippiche   e  sportive,  e  pertanto  delle  modalita'  di
adempimento  dei corrispettivi delle concessioni in esercizio e delle
quote   di   prelievo,  dovuti  dai  concessionari,  nonche'  per  la
ridefinizione delle garanzie del pagamento delle somme dovute;
  Considerato  che  occorre  altresi'  disciplinare nei confronti dei
concessionari  gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, anche
come   rideterminati  ai  sensi  del  presente  decreto,  nonche'  la
possibilita' di recesso dei concessionari medesimi;
  Ravvisata   la   necessita'   di  garantire  le  entrate  erariali,
agevolando  nel  contempo  il  pagamento  dei  debiti  pregressi  dei
concessionari del servizio di raccolta delle scommesse;
  Ritenuto  che  restano  fermi i termini e le condizioni di cui alle
convenzioni  accessive  alle  concessioni per il servizio di raccolta
delle  scommesse  ippiche e sportive, per la parte non innovata dalle
disposizioni del presente decreto;
  Preso  atto  che,  in  sede  di  incontri intercorsi tra il livello
politico  ed  i  rappresentanti dei concessionari, sono state fornite
assicurazioni   in   merito   alla   possibilita'  di  affrontare  ed
approfondire  le  questioni del settore diverse da quelle oggetto del
presente decreto;

                               Emanano

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dall'anno  2002 il corrispettivo dovuto al CONI a
titolo di minimo garantito dai concessionari di ogni provincia per la
raccolta delle scommesse sportive e' rideterminato nella misura della
media  del  prelievo  maturato  nell'anno  2001  dai concessionari di
ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto A.
  2.  Dal  1 gennaio  2003  il  minimo  garantito  provinciale,  come
ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura
pari  all'aumento  percentuale  del  volume di gioco raccolto in ogni
provincia nell'anno precedente.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  minimi garantiti contrattuali di importo
inferiore  a  quello  di  cui  al  comma 2, per i quali continuano ad
applicarsi  le  norme  di  rideterminazione  annuale  previste  dalla
convenzione accessiva alla concessione.