IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10,
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.I.  del  25 marzo  1992 che fissa i
criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art.  6,  comma 2  del decreto legge 20 maggio 93, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.I.  del  19 ottobre  1993,  che  ha
modificato,  alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n.
236/1993, la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto  legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998 n. 176;
  Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2002, con il quale e'
stata  accertata  la  sussistenza  dei presupposti di cui all'art. 10
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  ai  fini  della proroga del
trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  sospesi  a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti dalla
societa' I.R.A Costruzioni Generali S.r.l.;
  Viste  le  istanze della suddetta ditta, inviate per il tramite del
Ministero  dei  lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  tendenti  ad  ottenere  la  proroga  del trattamento
ordinario  di  Cassa  integrazione guadagni per il periodo successivo
alla  scadenza  dei  primi  tre  mesi  di  trattamento, gia' concesso
dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 223/1991;
  Vista la nota datata 22 gennaio 2002, con la quale la sede I.N.P.S.
di  Enna  ha  comunicato  di aver autorizzato, in favore dei predetti
lavoratori, la concessione del trattamento di CIGO, come previsto dal
citato  art.  10  della  legge  n.  223/1991,  per  il  primo periodo
trimestrale  decorrente  dalle sospensioni, ovvero dal 28 agosto 2000
al 25 novembre 2000;
  Ritenuto,  pertanto, di autorizzare la corresponsione della proroga
del  trattamento  ordinario di Cassa integrazione guadagni, in favore
dei  lavoratori  edili  in  questione, per il periodo dal 26 novembre
2000 al 26 luglio 2001, data in cui i lavori sono stati ripresi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione
salariale  in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 agosto
2000, dipendenti dalla I.R.A Costruzioni Generali S.r.l., con sede in
Catania,  impegnata  nei  lavori di completamento degli allacciamenti
dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga
Olivo,  lavori  di  costruzione della galleria Gerace in provincia di
Enna, per il periodo dal 26 novembre 2000 al 25 febbraio 2001.