IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, recante tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 27051 del 21 settembre 1999, con
il   quale  e'  stata  autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale previsto dal citato art. 81,
comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  societa' Fosfotec S.r.l., per il periodo dal 1 gennaio 1999 al
31 dicembre 1999;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28189 del 20 aprile 2000, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62,
comma 1,   lettera e),   della  legge  n.  488/1999,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla societa' Fosfotec S.r.l., per il periodo
dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera e), del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  346,  che  ha  previsto,  in  attesa  della  riforma degli
ammortizzatori  sociali  e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale di
cui  all'art.  62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il decreto ministeriale n. 29429 del 18 gennaio 2001, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale, previsto dal citato art. 1,
comma 6,  lettera e),  del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa' Fosfotec S.r.l.,
relativamente al periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001;
  Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
ha  previsto  in  attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2002,  nel  caso  di programmi
finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al
reimpiego  dei  lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi,  che  il
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre proroghe di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alle normative operanti in materia;
  Visto  l'accordo  stipulato  in  data  28 dicembre  2001  presso il
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  tra  le
organizzazioni  sindacali e la societa' Fosfotec S.r.l., nel quale e'
stato  concordato l'ulteriore ricorso alla Cigs, per il periodo dal 1
gennaio  2002  al  31 dicembre  2002,  ai  sensi  del citato art. 52,
comma 46 della legge n. 448/2001, al fine di agevolare il processo di
gestione  delle eccedenze attraverso le possibilita' di rioccupazione
presso imprese terze;
  Vista   l'istanza   della  societa'  Fosfotec S.r.l.,  tendente  ad
ottenere  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  ai  sensi  del  citato  art. 52, comma 46, della legge n.
448/2001, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori dipendenti,
per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;
  Ritenuto   di   poter  concedere  il  trattamento  di  integrazione
salariale richiesto;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e'  prorogato  il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  in  favore  di  un  numero massimo di 31 dipendenti dalla
societa' Fosfotec S.r.l., sede legale in S. Donato Milanese (Milano),
unita' in Crotone;
  Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002;
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%;
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di  480.304,91 euro  (pari  a  L. 930.000.000),  l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2002
                                  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle
                                  politiche sociali Maroni
                                  Il  Ministro  dell'economia e delle
                                  finanze Tremonti

                                  Registrato  alla Corte dei conti il
                                  9 maggio 2002
                                  Ufficio  controllo  preventivo  sui
                                  Ministeri  dei servizi alla persona
                                  e   dei  beni  culturali,  registro
                                  n. 1, foglio n. 309