IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10,
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Considerato  che  il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di
integrazione   salariale,   previa   la   sussistenza  dei  necessari
requisiti,  e'  concesso  per  i  primi tre mesi dall'INPS e che tale
trattamento  e'  prorogabile,  per periodi trimestrali, la cui durata
massima non puo' essere complessivamente superiore ad un quarto della
durata  dei  lavori  necessari per il completamento dell'opera, quale
risulta dalle clausole contrattuali;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  la  proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici ora
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, che ha trasmesso
l'istanza  di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione
guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.A. Costruzioni
generali   S.r.l.   impegnati   nella  realizzazione  dei  lavori  di
completamento  degli  allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e
Scioltabino  al  serbatoio  della  diga  Olivo, lavori di costruzione
della galleria Garace in provincia di Enna;
  Sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
  Vista  la nota datata 22 gennaio 2002, con la quale INPS di Enna ha
comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la
concessione  del  trattamento  di  C.I.G.O., come previsto dal citato
art.  10  della  legge  n. 223/1991, per il primo periodo trimestrale
decorrente  dalle  sospensioni,  ovvero  dal  28  agosto  2000  al 25
novembre 2000;
  Ritenuto  di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per
la  concessione  della  proroga  del  trattamento  ordinario di cassa
integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;
                              Decreta:
  E'  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti di cui all'art. 10
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  ai  fini  della proroga del
trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  sospesi  a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti della
ditta I.R.A. Costruzioni generali S.r.l., con sede in Catania.
  Impegnata  nei  lavori  di  completamento  degli  allacciamenti dei
bacini  dei  torrenti  Serieri  e Scioltabino al serbatoio della diga
Olivo,  lavori  di  costruzione della galleria Gerace in provincia di
Enna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2002
                                                  Il Ministro: Maroni