IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Componenti Presse inoltrata
presso  il  compente  ufficio  regionale  del  lavoro e M.O., come da
protocollo  dello stesso, in data 21 febbraio 2002, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla
disciplina  -  nelle  unita'  produttive  interessate da contratti di
solidarieta'   e   da   programmi   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  -  del  cumulo  dei  due  distinti  benefici  ai sensi
dell'art.  4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato
dalla  Corte  dei  conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n.
40;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  2  gennaio 2002
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 7 gennaio
2002,  la  riduzione  massima  dell'  orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  come  previsto  dal  contratto  collettivo nazionale del
settore  metalmeccanico  applicato, a 20,00 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a centottantasette
unita', su organico complessivo di centonovantacinque unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato   altresi'  che  la  societa'  sopracitata,  unita'  di
Grugliasco   (Torino),  e'  interessata  da  un  programma  di  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n.
223/1991,  per crisi aziendale, decorrente dal 13 marzo 2001, per cui
i lavoratori sono stati posti in C.I.G.S.;
  Acquisito il prescritto parere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Componenti
Presse,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino),  unita'  di  Grugliasco
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20,00  ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a centottantasette
unita' su organico complessivo di centonovantacinque unita'.