IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" (in lingua tedesca "Etschtaler") ed il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 18 giugno 1992; Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" (in lingua tedesca "Etschtaler"); Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata ai vini "Valdadige" (in lingua tdesca "Etschtaler") pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" od in lingua tedesca "Etschtaler" in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" (in lingua tedesca "Etschtaler") e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.