IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122, recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini "Valdadige" (in lingua tedesca "Etschtaler") ed
il  relativo  disciplinare  di produzione, modificato dal decreto del
Presidente   della  Repubblica  22 giugno  1987  e  dal  decreto  del
Ministero dell'agricoltura e foreste del 18 giugno 1992;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa
ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione  di  origine controllata "Valdadige" (in lingua tedesca
"Etschtaler");
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine   controllata   ai   vini   "Valdadige"   (in  lingua  tdesca
"Etschtaler")  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 83 del 9 aprile 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione  al  parere  ed alla proposta di disciplinare di produzione
sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   "Valdadige"   od  in  lingua  tedesca  "Etschtaler"  in
conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta  formulata  dal
sopracitato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Valdadige" (in lingua tedesca "Etschtaler") e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  misure  entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2002.