IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Enache Popovici Odeta ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito
in  Romania  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8 dell'art. 12 del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso
la  Scuola  postliceale  sanitaria  di  Bacau  (Romania) dalla sig.ra
Enache  Popovici  Odeta,  nata a Bacau (Romania) il giorno 14 gennaio
1965,   e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2.  La sig.ra Enache Popovici Odeta e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente,  la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola