IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                 E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
                     DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                e con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
"L'ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  del
30 aprile  1999  relativo  al  trasferimento  dei contributi a favore
dell'ARAN  per  il  comparto  "Regioni ed autonomie locali", ai sensi
dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ravvisata la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro dell'interno - ad una
modifica del decreto 30 aprile 1999, volta alla semplificazione della
procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi
a favore dell'ARAN per i comparti "Regioni ed autonomie locali";
  Considerata,    in   particolare,   l'opportunita'   di   adeguare,
nell'osservanza  delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina
dei  trasferimenti  dei  contributi all'ARAN per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisita    l'intesa    espressa    dalla   Conferenza   unificata
Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera
b),  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  nella seduta del
19 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile
1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita'
di  trasferimento  dei  contributi a favore dell'ARAN per il comparto
"Regioni  ed  autonomie  locali",  ai sensi dell'art. 46, comma 8 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Ai fini dell'esatta definizione delle somme di cui al comma 1,
il   Ministero  dell'interno  decurta  dall'importo  complessivo  dei
contributi  dovuti all'ARAN dagli enti suddetti il totale delle somme
a  carico  degli  enti  non destinatari dei trasferimenti erariali, e
degli   enti   del   Friuli-Venezia  Giulia  e  della  Valle  d'Aosta
destinatari   del   contributo  minimo  garantito,  se  si  avvalgono
dell'assistenza   dell'ARAN   per   la   contrattazione   collettiva,
comunicando  all'Agenzia  stessa  l'elenco  degli enti per i quali ha
effettuato la decurtazione.".
  2.  I  commi  3  e  4  dell'art.  2 del decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'interno  del  30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n.
266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore
dell'ARAN  per  il  comparto  "Regioni ed autonomie locali", ai sensi
dell'art.  46,  comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono
sostituiti dal seguente:
  "3.  Il  Ministero  dell'interno  quantifica  la  somma complessiva
dovuta   all'ARAN   a   carico   dei  singoli  enti  destinatari  dei
trasferimenti erariali, proporzionalmente al numero dei dipendenti in
servizio  sulla  base  dei  dati  rilevati  dall'ultimo conto annuale
disponibile  presso  il  Ministero  dell'economia  e della finanze, e
provvede  a  trattenere  il relativo importo sui trasferimenti dovuti
dal  predetto  Ministero  dell'interno  agli  enti  destinatari degli
stessi  ed  a  versarlo direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n.
149726  ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. I dati del conto
annuale saranno trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze
al  Ministero dell'interno entro il mese successivo al termine di cui
al  precedente  comma  1.  Entro  il  medesimo  termine l'ARAN dovra'
trasmettere  al  Ministero  dell'interno  l'elenco degli enti che non
beneficiano   della   sua   assistenza   in  sede  di  contrattazione
collettiva".
  3.  Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile
1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita'
di  trasferimento  dei  contributi a favore dell'ARAN per il comparto
"Regioni  ed  autonomie  locali",  ai sensi dell'art. 46, comma 8 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti individuati dal
comma   2  sono  tenuti  a  versare  il  contributo  dovuto  all'ARAN
direttamente,  mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n.
149726  ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN".
  4.  Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile
1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita'
di  trasferimento  dei  contributi a favore dell'ARAN per il comparto
"Regioni  ed  autonomie  locali",  ai sensi dell'art. 46, comma 8 del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e' sostituito dal seguente
comma:
  "2.  Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare l'importo
dovuto,  entro il 28 febbraio di ciascun anno, direttamente, mediante
accreditamento   sulla   contabilita'  speciale  n.  149726  ad  essa
intestata  presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Roma,
dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso d'inadempienza il
Ministero  dell'economia  e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN,
e'  autorizzato  a  trattenere  alle  regioni  l'importo dovuto sulle
erogazioni  ad  esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3,
comma  12,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  ed a versarle
direttamente  all'ARAN,  mediante  accreditamento  sulla contabilita'
speciale  n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale
dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione".
  5.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 3 del decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro
dell'interno  del  30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n.
266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore
dell'ARAN  per  il  comparto  "Regioni ed autonomie locali", ai sensi
dell'art.  46,  comma  8  del decreto legislativo n. 165 del 2001, e'
inserito il seguente comma:
  "2-bis.  Le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento  e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per
la  contrattazione  collettiva,  sono  tenute a versare direttamente,
entro  il  28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla
contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria
provinciale  dello  Stato  di Roma, dandone contestuale comunicazione
alla medesima Agenzia".
    Roma, 14 dicembre 2001

                Il Ministro per la funzione pubblica
                 e per il coordinamento dei servizi
                     di informazione e sicurezza
                              Frattini

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                      Il Ministro dell'interno
                               Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ministeri  istituzionali,  registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 359