IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1. Campo di applicazione.
    1.1.   Il  presente  provvedimento  si  applica  agli  apparecchi
misuratori  fiscali  contemplati  dall'art.  12, comma 5, della legge
30 dicembre   1991,   n.   413,   idonei  alla  certificazione  delle
operazioni:
      a) previste dal comma 1 del predetto art. 12;
      b) di  commercio  effettuate  su  aree pubbliche ai sensi della
legge 28 marzo 1991, n. 112.
  2. Memorizzazione dei dati dello scontrino fiscale.
    2.1.  Dopo  l'art.  16  del  decreto  ministeriale 30 marzo 1992,
concernente  le  "caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali
idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma
1,  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di
commercio  effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo
1991, n. 112", e' aggiunto il seguente:
                            Art. 16-bis.
  "1.  I dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale
ai  sensi  del  decreto  ministeriale  23 marzo  1983,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  del  successivo  capo III, devono
essere memorizzati dall'apparecchio misuratore fiscale secondo almeno
una delle seguenti modalita':
    a) mediante  stampa su supporto cartaceo, denominato "giornale di
fondo"  di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo
1983, in conformita' alle prescrizioni fissate dallo stesso decreto;
    b) mediante   registrazione  su  idoneo  supporto  non  cartaceo,
denominato "giornale di fondo elettronico".
  2.  Il  dispositivo,  comprendente il supporto di cui al precedente
comma  1,  lettera  b),  i  moduli  software  che lo controllano e le
ulteriori parti hardware componenti, denominato "dispositivo-giornale
di fondo elettronico" od anche "DGFE", deve assicurare idonei livelli
di garanzia fiscale.
  3.  Gli  idonei  livelli  di cui al precedente comma 2 si intendono
assicurati  se  il  "DGFE"  e'  realizzato  nel rispetto dei seguenti
requisiti essenziali:
    a) il  supporto  elettronico  deve garantire la non alterabilita'
delle informazioni memorizzate;
    b) in   assenza  o  in  caso  di  malfunzionamento  del  supporto
elettronico,  il  funzionamento  del  misuratore  fiscale deve essere
bloccato;
    c) su   ciascun   supporto   elettronico  deve  essere  riportata
un'opportuna  informazione,  in  forma  elettronica,  che permetta di
stabilire,  sia durante la fase di utilizzo, sia successivamente, un'
associazione logica tra i dati memorizzati e il misuratore fiscale su
cui  il  supporto  elettronico  medesimo e' impiegato. L'informazione
deve fungere da metodo di autenticazione del misuratore fiscale.
  4.  Il  "DGFE"  deve  essere direttamente controllato dal programma
fiscale.
  5.  Il programma fiscale di controllo del "DGFE" deve realizzare le
seguenti funzioni:
    a) inizializzazione  del  supporto  elettronico, anche al fine di
garantire l'associazione logica di cui al precedente punto 3, lettera
c);
    b) lettura  del  supporto  elettronico  e relativa stampa del suo
contenuto  integrale,  almeno:  per date, tra due date, per numero di
scontrino,  tra  due scontrini. Le operazioni di stampa devono essere
permesse anche per supporti precedentemente impiegati;
    c) stampa  del  contenuto  del supporto elettronico la quale deve
avvenire secondo le modalita' di stampa di uno scontrino gestionale;
    d) trasferimento   del   contenuto   integrale  del  supporto  su
elaboratore esterno mediante formati e protocolli hardware e software
standard;
    e) rilevazione  della  situazione  di  prossimo esaurimento della
capacita'  di  memorizzazione  del  supporto  e  contemporaneo idoneo
avviso all'operatore;
    f) sospensione  del funzionamento del misuratore fiscale, in caso
di  esaurimento  della  capacita'  di memorizzazione. In tale ipotesi
viene  ammessa la sola operazione di sostituzione ed inizializzazione
di un nuovo supporto;
    g) rilevazione  delle  situazioni  anomale,  quali  l'assenza del
supporto,  la  rimozione  dello stesso o il disallineamento dei dati,
contemporanea  idonea  segnalazione  all'operatore con la conseguente
sospensione del funzionamento del misuratore fiscale".
Motivazioni.
  L'introduzione,  sollecitata anche da vari soggetti utilizzatori di
misuratori  fiscali, di un supporto non alterabile (giornale di fondo
elettronico)  con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto
cartaceo  ai  fini  della  conservazione  dei  dati  riportati  negli
scontrini  fiscali,  si  fonda  su  considerazioni  di ordine tecnico
giuridico  (concernenti  il rischio di alterazioni dei dati contenuti
nei  supporti  cartacei),  oltre che logistico aziendale. Infatti, il
menzionato  giornale di fondo elettronico e le altre parti hardware e
software   del   dispositivo   di   cui  esso  fa  parte,  denominato
"dispositivo  giornale di fondo elettronico" o sinteticamente "DGFE",
hanno  la  precipua  caratteristica  di  rendere  i  dati sicuri, non
alterabili  e archiviabili in forma indelebile, tali da conservare la
loro  valenza  anche fiscale ben oltre il biennio previsto per legge.
Non  va, inoltre, tralasciato di considerare che il giornale di fondo
elettronico  puo'  atteggiarsi  anche  ad  archivio  elettronico  che
permette una facile lettura ed elaborazione dei dati contenuti.
  La scelta di detta modalita' di conservazione dei dati, fiscalmente
rilevanti,   si   manifesta   anche   in   linea  con  le  regole  di
semplificazione  dei rapporti con i contribuenti alle quali si ispira
l'attivita'  dell'Amministrazione finanziaria, ove si tenga conto che
da cio' consegue una rilevante attenuazione dei costi di acquisizione
e   di  conservazione  del  materiale  cartaceo  sinora  usato  dagli
utilizzatori.
  Va  fatto  presente,  infine, che l'introduzione di detto strumento
anche  nella  materia di cui all'oggetto e' stata gia' realizzata con
riferimento   alle   biglietterie   (specifici   misuratori  fiscali)
emettitrici  dei  titoli  di  accesso  per  gli  intrattenimenti e le
attivita'  spettacolistiche  in  forza  del combinato disposto di cui
all'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze
13 luglio 2000 e del punto 7, punto 1, del provvedimento dell'Agenzia
delle  entrate,  datato 23 luglio 2001, laddove viene riconosciuta la
facolta'   di   produrre   il   giornale  di  fondo  ed  i  documenti
riepilogativi  giornalieri  e  mensili  in  forma digitale secondo le
modalita' stabilite dall'Agenzia delle entrate.
  Cio',  anche,  in  linea con le prescrizioni contenute nell'art. 15
della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, negli articoli 8 e 10 del testo
unico  28 dicembre  2000,  n.  445,  che  raccoglie  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari  contenute  nel  decreto  legislativo
28 dicembre  2000,  n.  443,  e  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, nonche' nel decreto ministeriale
13 luglio 2000 e nel menzionato provvedimento 23 luglio 2001.
Riferimenti normativi dell'atto:
    legge  26 gennaio  1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di
determinate   categorie   di  contribuenti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale  mediante  l'uso di
speciali registratori di cassa;
    decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983;
    legge 28 marzo 1991, n. 112;
    legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992;
    legge 15 marzo 1997, n. 59;
    decreto del Ministro delle finanze 13 luglio 2000;
    testo unico 28 dicembre 2000, n. 445;
    provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73).
  Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
    Roma, 31 maggio 2002
                                                Il direttore: Ferrara