IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Vista  la  domanda  in data 30 luglio 2001 con la quale la societa'
Cavagrande  S.p.a., con sede in Milo (Catania), contrada Sciara Milo,
ha  chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata
"Hidria"  che  sgorga  dalla  sorgente  "Petraro",  nell'ambito della
concessione  mineraria  "Raffo  Secondo"  sita nel comune di Belpasso
(Catania), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 17 aprile 2002;
  Vista   la  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  "Hidria" che sgorga dalla sorgente "Petraro", nell'ambito
della  concessione  mineraria  "Raffo  Secondo"  sita  nel  comune di
Belpasso (Catania).