IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  2002 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione   alle   Scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge
n. 264/1999;
  Preso  atto  della  offerta  formativa  potenziale deliberata dalle
singole  Universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 264/1999;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2002/2003 il
numero  dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  di  cui all'art. 4
della predetta legge n. 168/1989;
  Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine
e  grado  individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel
territorio e lo sviluppo dell'istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno  accademico  2002/2003, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle Scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singoli sedi
universitarie,  in  11.201  e ripartito fra le Universita' secondo la
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.