IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante
"Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7,
comma 3;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante
"Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero"
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e
la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta";
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi
rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale,
assistiti dalla garanzia dello Stato;
Ritenuto necessario definire le caratteristiche e le altre
condizioni dei libretti di risparmio postale;
Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Condizioni di emissione
1. I libretti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa depositi
e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. e sono assistiti dalla
garanzia dello Stato.
2. I libretti di risparmio postale sono nominativi o al portatore.
3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i
prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate
dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e
fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino
a querela di falso.
4. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale
possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda
magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi
disponibili e rilasciati a richiesta del depositante.
5. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal
depositante, nonche' quelle effettuate tramite carta a banda
magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere
riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni
stesse, in occasione della presentazione del libretto.
6. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche
presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al
rilascio del libretto.
7. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative
all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia
fiscale.
8. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi
puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice
civile in materia di cessione di credito. Ai fini dell'efficacia
della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane
S.p.a.
9. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in
pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile.