IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  284, recante
"Riordino  della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7,
comma 3;
  Visti   il   decreto-legge   1   dicembre  1993,  n.  487,  recante
"Trasformazione  dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni
in   ente   pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero"
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e
la  deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la  programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144,  avente  ad  oggetto  "Regolamento  recante norme sui servizi di
bancoposta";
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   5 luglio   1991,   n.  197,  recante
"Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema   finanziario   a   scopo   di   riciclaggio",  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  utilizza  fondi
rimborsabili  anche  sotto  forma  di  libretti di risparmio postale,
assistiti dalla garanzia dello Stato;
  Ritenuto   necessario   definire  le  caratteristiche  e  le  altre
condizioni dei libretti di risparmio postale;
  Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

                                Emana

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

                       Condizioni di emissione

  1. I libretti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa depositi
e  prestiti  attraverso  Poste italiane S.p.a. e sono assistiti dalla
garanzia dello Stato.
  2. I libretti di risparmio postale sono nominativi o al portatore.
  3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i
prelevamenti   di  somme  di  denaro.  Le  annotazioni  sono  firmate
dall'impiegato  dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e
fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino
a querela di falso.
  4.  I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale
possono  essere  effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda
magnetica  o  di  altri  documenti  di  legittimazione,  quando  resi
disponibili e rilasciati a richiesta del depositante.
  5.  Le  annotazioni  di  operazioni preventivamente autorizzate dal
depositante,   nonche'   quelle  effettuate  tramite  carta  a  banda
magnetica   o  altri  documenti  di  legittimazione,  possono  essere
riportate  anche  in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni
stesse, in occasione della presentazione del libretto.
  6.  I  versamenti  e i prelevamenti possono essere effettuati anche
presso  un  ufficio  postale  diverso  da quello che ha provveduto al
rilascio del libretto.
  7.  I  libretti  di risparmio postale sono esenti da spese relative
all'apertura  e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia
fiscale.
  8.  Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi
puo'  essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice
civile  in  materia  di  cessione  di credito. Ai fini dell'efficacia
della  cessione,  la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane
S.p.a.
  9.  I  libretti  di  risparmio postale possono essere costituiti in
pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile.