IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3; Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato; Ritenuto necessario definire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale; Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Emana il seguente decreto: Art. 1. Condizioni di emissione 1. I libretti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. I libretti di risparmio postale sono nominativi o al portatore. 3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino a querela di falso. 4. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante. 5. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonche' quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. 6. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto. 7. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale. 8. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito. Ai fini dell'efficacia della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.a. 9. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile.