IL VICE COMMISSARIO
                 in funzione di commissario delegato
(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2741 del 30
  gennaio 1998 ordinanza commissariale D/517 del 12 novembre 1998)

  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con
la  quale  all'art.  1  il presidente della giunta regionale e' stato
nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225
del  24 febbraio  1992  per  gli interventi necessari a salvaguardare
l'incolumita' pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari
Badia  Tedalda,  Caprese  Michelangelo,  Monterchi, Pieve S. Stefano,
Sansepicro,  Sestino,  in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati
dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997;
  Vista  l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la
quale il presidente ha nominato l'assessore Tommaso Franci quale vice
commissario  per  la  crisi  sismica  del  settembre/ottobre 1997 nei
comuni  Anghiari,  Badia  Tedalda,  Caprese  Michelangelo, Monterchi,
Pieve Santo Stefano, Sansepoicro e Sestino in provincia di Arezzo, ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;
  Preso  atto  dell'Ordinanza commissariale n. D/1099 deI 28 novembre
2001  con  la quale sono dettate ulteriori disposizioni organizzative
per  assicurare  il  supporto  tecnico  all'ufficio  del  commissario
attribuendo al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali
ed  in  particolare  alla  struttura  dell'U.O.C.  rischio sismico la
responsabilita'   complessiva   per   gli  adempimenti  di  carattere
amministrativo-organizzativo e tecnico-scientifico;
  Ritenuto  che per garantire una maggiore funzionalita' del supporto
tecnico e' opportuno procedere ad una riorganizzazione della gestione
commissariale   anche   sotto  tale  ultimo  aspetto,  procedendo  di
conseguenza  alla  revisione  di  quanto previsto con le ordinanze n.
D/544  del  19 gennaio 1999, D/564 del 18 febbraio 1999, n. D/570 del
4 marzo 1999, D/578 del 18 marzo 1999 e n. 647 del 20 maggio 1999 con
le  quali  si  individuano,  le strutture incaricate di effettuare le
verifiche  circa  la  conformita'  dei progetti alle direttive e alle
istruzioni tecniche e circa la regolare esecuzione degli interventi;
  Considerato  che  il  complesso  degli  adempimenti  affidati  alle
strutture  regionali  rende necessario un potenziamento degli stessi,
funzionale   allo   svolgimento   dell'attivita'   a   supporto   del
commissario;
  Ritenuto  procedere  ad  una prima fase della riorganizzazione, che
consenta  tra l'altro di coinvolgere nella fasi di assistenza tecnica
ai  professionisti  e  di  integrazione alle attivita' di valutazione
degli uffici regionali:
    tecnici  regionali  del  nucleo  di  valutazione  (costituito con
delibera di GRT n. 291/1996 e successive integrazioni);
    esperti della comunita' scientifica nazionale;

                               Ordina:

  1. Di  avvalersi  del  supporto  tecnico  dei tecnici regionali del
nucleo           di          valutazione          esperti          in
vulnerabilita-danno-agibilita-interventi  di ricostruzione, di cui al
punto I dell'allegato a) della presente ordinanza;
  2. Di  avvalersi  di esperti della comunita' scientifica nazionale,
indicati  dalla  struttura  regionale  competente,  di cui al punto 2
dell'allegato a) della presente ordinanza;
  3. L'uoc rischio sismico del dipartimento politiche territoriali ed
ambientali procede agli adempimenti necessari per il coinvolgimento:
    dei   tecnici   regionali  del  nucleo  di  valutazione,  secondo
modalita'  concordate  con  i  responsabili degli uffici regionali di
tutela del territorio;
    degli esperti, in relazione alle tematiche rilevate sentita anche
la struttura dell'URTT di Arezzo;
  4. Di  prevedere,  sulla  base  delle  indicazioni della competente
struttura  regionale, ad un compenso giornaliero ed al rimborso delle
spese,   secondo  quanto  indicato  nell'allegato  a)  alla  presente
ordinanza,  utilizzando  a  tal  fine le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 132/1999;
  5. La  presente  ordinanza  e'  comunicata  agli  uffici  regionali
interessati  e  al  dipartimento  della Protezione civile. E' inoltre
pubblicata  per  estratto  nel  bollettino ufficiale della regione ai
sensi dell'art. 3, comma 1, legge regionale n. 18/1996.
    Firenze, 27 dicembre 2001
                                          Il vice commissario: Franci