Il comune di Albisola Superiore (provincia di Savona) ha adottato
il   27 febbraio   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di confermare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni per
l'abitazione  principale  vigenti  per  l'anno  2001, nelle misure di
seguito elencate:
      1.1) aliquota ordinaria, 6,6 per mille, per: alloggi locati con
regolare   contratto   registrato  in  ragione  dei  mesi  nei  quali
l'alloggio  ricade  nella  suddetta  fattispecie  (un  periodo pari o
superiore  a  giorni  15 si computera' come mese intero); per: unita'
immobiliari  diverse  dalle  abitazioni (negozi; magazzini; cantine e
garage che non siano pertinenze dell'abitazione principale; ecc.);
      1.2)  aliquota  ridotta, 5,5 per mille, per: unita' immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale del soggetto passivo,
le  abitazioni  appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari
nonche'  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
case  popolari,  in  oggi  A.R.T.E.;  per:  abitazioni  concesse  dal
possessore  in  uso gratuito, ai parenti in linea retta o collaterale
fino al primo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle), agli affini,
sempre    entro    il    primo    grado   (suocero/a,   genero/nuora,
cognato/cognata)  ed  ai coniugi legalmente separati, che le occupino
quali  loro  abitazioni  principali;  per: pertinenze dell'abitazione
principale;
      1.3)  aliquota  ridotta, 6 per mille, per: abitazioni locate ai
sensi  dell'art.  2, comma 3, della legge n. 431/1998, ossia locate a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo
stipulato  in sede locale in data 3 agosto 2000 fra le organizzazioni
della  proprieta'  edilizia  e  le  organizzazioni  dei  conduttori e
successivamente depositato presso il comune (contratti-tipo);
      1.4)   aliquota   maggiorata,  7  per  mille,  per:  abitazioni
possedute dal soggetto passivo che:
        non  siano  locate,  o,  nel  caso di affitti stagionali, che
siano temporaneamente non locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7
per mille per i mesi nei quali non sono locate);
        a  disposizione  ma  da  un periodo inferiore ai due anni, si
confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5);
        occupate dai coniugi non legalmente separati e dai parenti ed
affini non rientranti nelle categorie di cui al punto 1.2);
        non  rientranti  nella  casistica prevista per l'applicazione
dell'aliquota ridotta.
      1.5)   aliquota   maggiorata,  9  per  mille,  per:  abitazioni
possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale,
non  locate,  per  le  quali  non  risultino  essere stati registrati
contratti  di locazione da almeno due anni ai sensi della legge del 9
dicembre  1998,  n.  431,  art.  2,  comma  4,  ed a tal fine saranno
considerati i due anni solari precedenti.
    2.  di  confermare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione
principale  vigente  per  l'anno  2001  nella  misura  di Euro 113,62
(lire 220.000),  confermando  che  tale detrazione e' applicabile sia
alle  abitazioni  principali  che  alle  abitazione  concesse  in uso
gratuito ai soggetti di cui al punto 1.2);
    (Omissis).