IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                          per la Lombardia
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5  Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta del 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto: "Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1";
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari,
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del
contribuente;
  Vista  la  nota protocollo n. 88759 del 5 giugno 2002 del direttore
dell'ufficio   provinciale  di  Sondrio,  con  la  quale  sono  stati
comunicati  la  causa  ed  il  periodo  di  mancato funzionamento del
servizio  di  pubblicita'  immobiliare  dell'ufficio  medesimo per il
giorno 5 giugno 2002;
  Accertato  che  l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale
di  Sondrio,  essendo  stato  causato  dall'assenza  di erogazione di
energia elettrica dovuta al guasto dell'impianto, e' dipeso da evento
eccezionale    non    riconducibile   a   disfunzioni   organizzative
dell'ufficio;
  Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data
17 giugno  2002,  protocollo  n.  1339,  ha  confermato  la  suddetta
circostanza;
                              Dispone:
  E'  accertato  il mancato funzionamento del servizio di pubblicita'
immobiliare  dell'ufficio  provinciale di Sondrio nel giorno 5 giugno
2002.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Milano, 27 giugno 2002.
                                Il direttore compartimentale: Ettorre