IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente
attuazione della direttiva 91/492/CEE, che stabilisce norme sanitarie
applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei  molluschi
bivalvi vivi;
  Vista  la  legge  20 novembre  1995, n. 490, recante conversione in
legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 20 settembre 1995, n.
390,  concernente  provvedimenti  urgenti  in  materia  di  prezzi di
specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 marzo  1996,  n.  249,  recante
modificazioni  al  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  530,
concernente  attuazione  della  direttiva  91/492/CEE  che stabilisce
norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  31 luglio  1995
concernente  metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi
fecali,  di  Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine PSP
(Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish
Poison),  del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 279 del 29
novembre 1995);
  Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998 recante modificazioni
all'allegato  al  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 530, e
successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE;
  Vista  la direttiva del Consiglio 91/492/CEE del 15 luglio 1991 che
stabilisce    norme   sanitarie   applicabili   alla   produzione   e
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
  Vista  la  direttiva del Consiglio 97/61/CE del 20 ottobre 1997 che
modifica  l'allegato  alla direttiva 91/492/CEE, che stabilisce norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
molluschi bivalvi vivi;
  Vista  la decisione della Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002
che   fissa   norme   specifiche  per  l'attuazione  della  direttiva
91/492/CEE  del  Consiglio  per  quanto concerne i tenori massimi e i
metodi  d'analisi  di  talune biotossine marine in molluschi bivalvi,
echinodermi, tunicati e gasteropodi marini;
  Vista  la  decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14 luglio 1993 in
materia  di  laboratori  di  riferimento  per  il  monitoraggio delle
biotossine marine;
  Considerato   che  le  decisioni  sopracitate  apportano  modifiche
tecniche alla direttiva 91/492/CEE;
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
  Visto  l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presente  decreto  stabilisce  il  tenore massimo di biotossine
algali   del   complesso   DSP  (acido  okadaico,  dinophysitossine),
yessotossine,   pectonotossine   e  azaspiracidi,  nonche'  i  metodi
d'analisi  da  impiegare  per  la  determinazione  delle  sopracitate
biotossine  e  delle  biotossine  PSP e ASP, e si applica a molluschi
bivalvi,  echinodermi,  tunicati  e  gasteropodi  marini destinati al
consumo immediato o ad ulteriore lavorazione prima del consumo.